Corte costituzionale

Ordinanza n. 79/1990

Corte cost., ord. 22 febbraio 1990, n. 79

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
79/1990
Data di deposito
22 febbraio 1990
Data di decisione
20 febbraio 1990
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:79

Norme oggetto del giudizio

  • art. 39, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972

Parametri

Massime

Massima n. 15013

Manifesta inammissibilita' della questione in quanto proposta in via meramente ipotetica ed eventuale.

Massima n. 15014

Nel procedimento dinanzi le Comissioni tributarie, la mancata applicabilita' degli artt. da 90 a 97 cod. proc. civ., concernenti l'onere e la condanna alle spese, non puo' ritenersi illegittima, in quanto l'istituto della condanna del soccombente al pagamento delle spese non ha portata assoluta ed inderogabile ne' al riguardo rileva la riconosciuta illegittimita' della mancata previsione della condanna alle spese, in altra e piu' strettamente specifica ipotesi (in materia di decreto ingiuntivo). (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39, primo comma, della legge 26 ottobre 1972, n. 636). - S. n. 303/1986.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza n. 526 del 1989;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza n. 445 del 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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