Corte costituzionale
Ordinanza n. 79/1990
Corte cost., ord. 22 febbraio 1990, n. 79
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 79/1990
- Data di deposito
- 22 febbraio 1990
- Data di decisione
- 20 febbraio 1990
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:79
Norme oggetto del giudizio
- art. 39, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 15013
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto proposta in via meramente ipotetica ed eventuale.
Massima n. 15014
Nel procedimento dinanzi le Comissioni tributarie, la mancata applicabilita' degli artt. da 90 a 97 cod. proc. civ., concernenti l'onere e la condanna alle spese, non puo' ritenersi illegittima, in quanto l'istituto della condanna del soccombente al pagamento delle spese non ha portata assoluta ed inderogabile ne' al riguardo rileva la riconosciuta illegittimita' della mancata previsione della condanna alle spese, in altra e piu' strettamente specifica ipotesi (in materia di decreto ingiuntivo). (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39, primo comma, della legge 26 ottobre 1972, n. 636). - S. n. 303/1986.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza n. 526 del 1989;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza n. 445 del 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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