Corte costituzionale
Ordinanza n. 77/1990
Corte cost., ord. 22 febbraio 1990, n. 77
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 77/1990
- Data di deposito
- 22 febbraio 1990
- Data di decisione
- 20 febbraio 1990
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:77
Norme oggetto del giudizio
- art. 29, codice di procedura penale 1930
- art. 630, comma 3, codice penale
Parametri
Massime
Massima n. 15025
Questione manifestamente inammissibile in quanto consistente nella prospettazione di un normale dubbio interpretativo la cui soluzione e' demandata al giudice a quo. - S. n. 49/1980 e 479/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 630, terzo comma, del codice penale e dell'art. 29 del codice di procedura penale del 1930, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale di Bologna con ordinanza del 31 luglio 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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