Corte costituzionale

Ordinanza n. 509/1990

Corte cost., ord. 26 ottobre 1990, n. 509

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
509/1990
Data di deposito
26 ottobre 1990
Data di decisione
15 ottobre 1990
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:509

Norme oggetto del giudizio

  • art. 47, comma 1, legge n. 354 del 26 luglio 1975
  • legge n. 663 del 10 ottobre 1986

Parametri

Massime

Massima n. 16635

La regola secondo cui, nella determinazione della pena residua ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, e' necessario tener conto delle pene gia' espiate, vale non solo per le pene irrogate con piu' sentenze di condanna, ma, a fortiori, anche nell'ipotesi di condanna per piu' reati con unica sentenza (artt. 73, 76 e 80 cod. pen.). Ne' si puo' in contrario far richiamo alla sentenza n. 386/1989, con cui la Corte costituzionale, pur affermando il suddetto principio in relazione a un caso di cumulo di pene derivanti da piu' sentenze, ha tuttavia fatto riferimento in motivazione all'art. 76, primo comma, cod. pen., quale fonte del cumulo di pene inflitte con una, o piu', sentenze di condanna. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, primo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354, cosi' come introdotto e incorporato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.). - S. n. 386/1989.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visti ed applicati gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, primo comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), così come introdotto e modificato dalla legge 10 ottobre 1986 n. 663, sollevata dal Tribunale di Sorveglianza di Brescia, con ordinanza 27 marzo 1990, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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