Corte costituzionale

Ordinanza n. 482/1990

Corte cost., ord. 22 ottobre 1990, n. 482

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
482/1990
Data di deposito
22 ottobre 1990
Data di decisione
9 ottobre 1990
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:482

Norme oggetto del giudizio

  • art. 47, comma 3, legge n. 663 del 10 ottobre 1986
  • art. 47, comma 4, legge n. 663 del 10 ottobre 1986

Parametri

Massime

Massima n. 16555

Manifesta inammissibilita' della questione essendo le censure formulate nell'ordinanza di rimissione rivolte a sindacare le statuzioni adottate dalla Corte con la sent. n. 569/1989, sindacato questo assolutamente precluso dal sistema risultate dagli artt. 136, primo comma, 137, terzo comma, Cost. e 30, terzo comma, l. 23 marzo 1953 n. 87. - S. n. 569/1989.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, della legge 10 ottobre 1986, n. 663, come risultante a seguito della sentenza n. 569 del 1989 della Corte Costituzionale, promossa dal Tribunale di sorveglianza di Torino, con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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