Corte costituzionale
Ordinanza n. 474/1990
Corte cost., ord. 22 ottobre 1990, n. 474
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 474/1990
- Data di deposito
- 22 ottobre 1990
- Data di decisione
- 9 ottobre 1990
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:474
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, decreto-legge n. 154 del 10 maggio 1986
- legge n. 341 del 11 luglio 1986
Parametri
Massime
Massima n. 16584
Con la sent. n. 219 del 1975, e' stata affermata - nel riconoscimento della discrezionalita' del legislatore a differenziare il trattamento economico di categorie prima egualmente retribuite - l'esigenza che, fino a quando non si fosse provveduto ad emanare un'apposita normativa che regolasse 'ex professo' il trattamento economico dei professori universitari, questo dovesse continuare ad essere agganciato a quello del personale amministrativo dello Stato, cui era in precedenza uniformato, e non viceversa.
Massima n. 16586
L'intervenuto riordinamento della docenza universitaria, operato nella discrezionalita' del legislatore, a seguito di un nuovo giudizio di valore in materia (L. di delega 21 febbraio 1980, n. 28 e d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, attuativo della delega) ha introdotto un assetto retributivo a regime dei professori universitari ormai del tutto autonomo e diversificato da quello dei dirigenti dello Stato, rendendo comunque non equiparabili le due categorie. Al riguardo, non puo' quindi addursi la incostituzionalita' della attuale differenziazione di trattamento retributivo esistente tra professori universitari e dirigenti statali, sotto il profilo del contrasto con i principi affermati nella sent. n. 219 del 1975, peraltro in relazione all'ordinamento preesistente alle su rilevate innovazioni legislative (v. massima A). (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito, con modificazioni, nella legge 11 luglio 1980, n. 341). - S. n. 1019/1988.
Massima n. 16588
Non puo' invocarsi il principio della parita' retributiva in presenza di funzioni diversificate (v. massima B). (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 36 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, d.l. 10 maggio 1986, n. 154, convertito con modificazioni in L. 11 luglio 1986, n. 341).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate) convertito, con modificazioni, nella legge 11 luglio 1986, n. 341 sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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