Corte costituzionale

Ordinanza n. 474/1990

Corte cost., ord. 22 ottobre 1990, n. 474

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
474/1990
Data di deposito
22 ottobre 1990
Data di decisione
9 ottobre 1990
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:474

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, decreto-legge n. 154 del 10 maggio 1986
  • legge n. 341 del 11 luglio 1986

Parametri

Massime

Massima n. 16584

Con la sent. n. 219 del 1975, e' stata affermata - nel riconoscimento della discrezionalita' del legislatore a differenziare il trattamento economico di categorie prima egualmente retribuite - l'esigenza che, fino a quando non si fosse provveduto ad emanare un'apposita normativa che regolasse 'ex professo' il trattamento economico dei professori universitari, questo dovesse continuare ad essere agganciato a quello del personale amministrativo dello Stato, cui era in precedenza uniformato, e non viceversa.

Massima n. 16586

L'intervenuto riordinamento della docenza universitaria, operato nella discrezionalita' del legislatore, a seguito di un nuovo giudizio di valore in materia (L. di delega 21 febbraio 1980, n. 28 e d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, attuativo della delega) ha introdotto un assetto retributivo a regime dei professori universitari ormai del tutto autonomo e diversificato da quello dei dirigenti dello Stato, rendendo comunque non equiparabili le due categorie. Al riguardo, non puo' quindi addursi la incostituzionalita' della attuale differenziazione di trattamento retributivo esistente tra professori universitari e dirigenti statali, sotto il profilo del contrasto con i principi affermati nella sent. n. 219 del 1975, peraltro in relazione all'ordinamento preesistente alle su rilevate innovazioni legislative (v. massima A). (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito, con modificazioni, nella legge 11 luglio 1980, n. 341). - S. n. 1019/1988.

Massima n. 16588

Non puo' invocarsi il principio della parita' retributiva in presenza di funzioni diversificate (v. massima B). (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 36 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, d.l. 10 maggio 1986, n. 154, convertito con modificazioni in L. 11 luglio 1986, n. 341).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate) convertito, con modificazioni, nella legge 11 luglio 1986, n. 341 sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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