Corte costituzionale

Ordinanza n. 460/1990

Corte cost., ord. 16 ottobre 1990, n. 460

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
460/1990
Data di deposito
16 ottobre 1990
Data di decisione
26 settembre 1990
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:460

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, legge della Regione siciliana n. 37 del 10 agosto 1985

Parametri

Massime

Massima n. 16582

Le opere edilizie correlate ad aree inedificate sono sottoposte al regime della concessione (cfr. artt. 7, legge 25 marzo 1982, n. 94 e 1, legge 28 gennaio 1977, n. 10) in quanto costituenti modificazioni originarie del territorio. Percio' la questione, in oggetto nel giudizio 'a quo', se, secondo le leggi della Regione Sicilia, per la costruzione su fondi rustici di manufatti da adibire a deposito di attrezzi agricoli sia necessaria la concessione edilizia e non l'autorizzazione, non va decisa alla stregua del denunciato art. 5 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 (che disciplina il regime delle pertinenze di edifici preesistenti, assoggettando queste ultime ad autorizzazione) ma di quelle in base alle quali deve stabilirsi se la costruzione di manufatti di tal genere rappresenti un'opera di trasformazione edilizia ed urbanistica. (Manifesta inammissibilita', per irrilevanza, delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge regionale siciliana 10 agosto 1985, n. 37, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 44 della Costituzione). - O. nn. 8/1988 e 903/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi:

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge regionale siciliana 10 agosto 1985, n. 37 (Nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 44 della Costituzione ed in relazione all'art. 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, dalla Corte di appello di Caltanissetta con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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