Corte costituzionale
Ordinanza n. 439/1990
Corte cost., ord. 10 ottobre 1990, n. 439
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 439/1990
- Data di deposito
- 10 ottobre 1990
- Data di decisione
- 26 settembre 1990
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:439
Norme oggetto del giudizio
- art. 224-bis, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 16458
Manifesta inammissibilita' della questione per sopravvenuta irrilevanza della stessa, giacche', nel giudizio a quo, per l'avvenuto proscioglimento dell'imputato, il gia' disposto sequestro dovrebbe aver perduto efficacia ope legis.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 224- bis del codice di procedura penale del 1930, sollevata, in riferimento agli artt. 13 e 14 della Costituzione, dal Tribunale di Vicenza, con ordinanza del 20 aprile 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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