Corte costituzionale

Ordinanza n. 422/1990

Corte cost., ord. 27 settembre 1990, n. 422

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
422/1990
Data di deposito
27 settembre 1990
Data di decisione
24 settembre 1990
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:422

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 51 del 15 febbraio 1989
  • art. 1, legge n. 221 del 22 febbraio 1988

Parametri

Massime

Massima n. 16444

Il mutamento favorevole del trattamento di una categoria non implica necessariamente una automaica ed istantanea violazione dell'art. 36 della Costituzione nei confronti di un'altra categoria. Pertanto non e' irrazionale l'erogazione differenziata nel tempo della speciale indennita' gia' introdotta in favore dei magistrati con la L. n. 27/1981 e successivamente concessa (sia pure con diverse modalita' di erogazione) ai cancellieri e segretari giudiziari prima e, ad un anno di distanza, al personale amministrativo delle magistrature speciali, risultando evidente come il raggiungimento di un maggior livello di funzionalita' delle strutture giudiziarie abbia comportato una discrezionale gradualita' nell'attribuzione dei benefici economici agli interessati, in ragione del diverso grado di urgenza che caratterizza i vari settori (ed avuto prioritariamente riguardo, per gli uffici giudiziari, all'impegno richiesto dal nuovo codice di procedura penale). (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 legge 22 giugno 1988, n. 221 e dell'art. 1 legge 15 febbraio 1989, n. 51 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.). - S. nn. 376/1988, 413/1988 e O. n. 1083/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221 (Provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie), e dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1989, n. 51 (Attribuzione dell'indennità giudiziaria al personale amministrativo delle magistrature speciali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione di Catania, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 settembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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