Corte costituzionale
Ordinanza n. 413/1990
Corte cost., ord. 27 settembre 1990, n. 413
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 413/1990
- Data di deposito
- 27 settembre 1990
- Data di decisione
- 24 settembre 1990
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Dell'Andro
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:413
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 16428
Poiche' il fine degli istituti del giudizio abbreviato e dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e' la rapida definizione del maggior numero di processi da attuarsi mediante l'esclusione della fase dibattimentale, allorche' con l'apertura del dibattimento, sia divenuto impossibile raggiungerlo, diventa conseguentemente e razionalmente impossibile all'imputato realizzare il c.d. "diritto" alla riduzione della pena. E' del tutto razionale, pertanto, che, per i procedimenti gia' in corso all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, tali istituti siano stati resi applicabili soltanto quando il loro scopo possa essere perseguito e conseguentemente non e' producente il confronto fra imputati per i quali il dibattimento sia stato o non sia stato ancora aperto, appunto perche' si tratta di situazioni oggettivamente diverse. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 248 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988 - testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271). - S. n. 277/1990 e O. nn. 320/1990 e 355/1990.
Massima n. 16429
Il principio dell'applicazione della legge piu' favorevole all'imputato, fissato dall'art. 2 del codice penale, opera soltanto quando vi sia stato un mutamento, favorevole all'imputato, nella valutazione sociale del fatto tipico oggetto del giudizio, mentre si e' fuori dell'ambito d'applicabilita' del principio stesso nelle ipotesi in cui non si e' verificato un mutamento nella valutazione sociale rispetto al fatto tipico incriminato. Poiche' nel caso d'applicazione della pena su richiesta delle parti, non e' mutata la valutazione sociale negativa in ordine ai fatti oggetto del processo penale, la possibilita' di darvi ingresso soltanto prima del compimento delle formalita' di apertura del dibattimento di primo grado - analogamente a quanto gia' deciso in ordine all'istituto del giudizio abbreviato - non comporta violazione dei principi costituzionali. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 25, secondo comma Cost., della questione di legittimita' costituzionale, sollevata dall'art. 248 d.lgs 28 luglio 1989, n. 271). - S. n. 277/1990 e O. nn. 320/1990 e 355/1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 248 delle norme d'attuazione, di coordinamento e transitorie del vigente codice di procedura penale (testo approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., dal Pretore di Torino con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 settembre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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