Corte costituzionale

Ordinanza n. 413/1990

Corte cost., ord. 27 settembre 1990, n. 413

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
413/1990
Data di deposito
27 settembre 1990
Data di decisione
24 settembre 1990
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Dell'Andro
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:413

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 16428

Poiche' il fine degli istituti del giudizio abbreviato e dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e' la rapida definizione del maggior numero di processi da attuarsi mediante l'esclusione della fase dibattimentale, allorche' con l'apertura del dibattimento, sia divenuto impossibile raggiungerlo, diventa conseguentemente e razionalmente impossibile all'imputato realizzare il c.d. "diritto" alla riduzione della pena. E' del tutto razionale, pertanto, che, per i procedimenti gia' in corso all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, tali istituti siano stati resi applicabili soltanto quando il loro scopo possa essere perseguito e conseguentemente non e' producente il confronto fra imputati per i quali il dibattimento sia stato o non sia stato ancora aperto, appunto perche' si tratta di situazioni oggettivamente diverse. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 248 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988 - testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271). - S. n. 277/1990 e O. nn. 320/1990 e 355/1990.

Massima n. 16429

Il principio dell'applicazione della legge piu' favorevole all'imputato, fissato dall'art. 2 del codice penale, opera soltanto quando vi sia stato un mutamento, favorevole all'imputato, nella valutazione sociale del fatto tipico oggetto del giudizio, mentre si e' fuori dell'ambito d'applicabilita' del principio stesso nelle ipotesi in cui non si e' verificato un mutamento nella valutazione sociale rispetto al fatto tipico incriminato. Poiche' nel caso d'applicazione della pena su richiesta delle parti, non e' mutata la valutazione sociale negativa in ordine ai fatti oggetto del processo penale, la possibilita' di darvi ingresso soltanto prima del compimento delle formalita' di apertura del dibattimento di primo grado - analogamente a quanto gia' deciso in ordine all'istituto del giudizio abbreviato - non comporta violazione dei principi costituzionali. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 25, secondo comma Cost., della questione di legittimita' costituzionale, sollevata dall'art. 248 d.lgs 28 luglio 1989, n. 271). - S. n. 277/1990 e O. nn. 320/1990 e 355/1990.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 248 delle norme d'attuazione, di coordinamento e transitorie del vigente codice di procedura penale (testo approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., dal Pretore di Torino con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 settembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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