Corte costituzionale

Ordinanza n. 395/1990

Corte cost., ord. 31 luglio 1990, n. 395

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
395/1990
Data di deposito
31 luglio 1990
Data di decisione
12 luglio 1990
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:395

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, comma 2, legge della Regione siciliana n. 53 del 23 dicembre 1985
  • art. 16, legge della Regione siciliana n. 11 del 15 giugno 1988

Parametri

Massime

Massima n. 16244

La mancata estensione dell'attribuzione dell'assegno mensile integrativo di pensione al personale statale gia' in posizione di comando presso la regione Sicilia e collocato a riposo per limiti di eta' prima del I gennaio 1984 non e' innovazione in se' irrazionale, in quanto, come da giurisprudenza costante della Corte, "la fissazione di un momento temporale di decorrenza e' inevitabile nel caso di qualunque modificazione normativa", anche se cio' comporti "un differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti ma in momenti diversi nel tempo, perche' lo stesso fluire di questo costituisce di per se' un elemento diversificatore".

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge della Regione siciliana 23 dicembre 1985, n. 53 (Istituzione del ruolo speciale transitorio per i servizi degli uffici periferici, inquadramento del personale in posizione di comando presso la Regione ed utilizzazione del personale trasferito alla Regione in forza dei d.P.R. 13 maggio 1985, n. 245 e 14 maggio 1985, n. 246), nel testo sostituito dall'art. 16 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11 (Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale per il triennio 1985-1987 e modifiche ed integrazioni alla normativa concernente lo stesso personale), in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, sollevata dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

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