Corte costituzionale
Ordinanza n. 395/1990
Corte cost., ord. 31 luglio 1990, n. 395
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 395/1990
- Data di deposito
- 31 luglio 1990
- Data di decisione
- 12 luglio 1990
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:395
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, comma 2, legge della Regione siciliana n. 53 del 23 dicembre 1985
- art. 16, legge della Regione siciliana n. 11 del 15 giugno 1988
Parametri
Massime
Massima n. 16244
La mancata estensione dell'attribuzione dell'assegno mensile integrativo di pensione al personale statale gia' in posizione di comando presso la regione Sicilia e collocato a riposo per limiti di eta' prima del I gennaio 1984 non e' innovazione in se' irrazionale, in quanto, come da giurisprudenza costante della Corte, "la fissazione di un momento temporale di decorrenza e' inevitabile nel caso di qualunque modificazione normativa", anche se cio' comporti "un differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti ma in momenti diversi nel tempo, perche' lo stesso fluire di questo costituisce di per se' un elemento diversificatore".
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge della Regione siciliana 23 dicembre 1985, n. 53 (Istituzione del ruolo speciale transitorio per i servizi degli uffici periferici, inquadramento del personale in posizione di comando presso la Regione ed utilizzazione del personale trasferito alla Regione in forza dei d.P.R. 13 maggio 1985, n. 245 e 14 maggio 1985, n. 246), nel testo sostituito dall'art. 16 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11 (Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale per il triennio 1985-1987 e modifiche ed integrazioni alla normativa concernente lo stesso personale), in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, sollevata dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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