Corte costituzionale

Ordinanza n. 38/1990

Corte cost., ord. 26 gennaio 1990, n. 38

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
38/1990
Data di deposito
26 gennaio 1990
Data di decisione
18 gennaio 1990
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Dell'Andro
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:38

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 14929

Il principio per cui la pena pecuniaria non puo' essere applicata ove non sia legislativamente prevista la preventiva possibilita' della definizione in via breve, pur non avendo valore di principio costituzionale, vige nell'ambito del sistema delle sanzioni delle violazioni finanziarie (art. 15 legge 7 gennaio 1929, n. 4). In tale ambito esso consente tuttavia alcune deroghe, in relazione alla peculiarita' delle diverse imposte (es. registro, successione) e percio' non manifestamente irrazionali.

Massima n. 14930

Il sistema di irrogazione della pena pecuniaria e', per l'imposta di registro, strutturato diversamente da quanto previsto per l'imposta I.V.A., posto che per la prima l'irrogazione della pena e' contestuale alla rilevazione della violazione, mentre per la seconda la rilevazione e la irrogazione della pena avvengono in diversi momenti cosi' che e' possibile l'oblazione nei trenta giorni successivi alla rilevazione dell'infrazione. Peraltro, la previsione per l'imposta di registro della riduzione ad un sesto della pena massima costituisce l'equivalente, in concreto, della definizione in via breve pur essendo diversa la natura dei due istituti. Non e' percio' in contrasto con il principio di eguaglianza che per le violazioni in materia di imposta di registro passibili di pena pecuniaria, la definizione in via breve, in deroga al principio stabilito dall'art. 15 legge 7 gennaio 1929, n. 4 (ved. precedente massima A) non sia consentita. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 71 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in riferimento all'art. 3 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 71 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Commissione tributaria di 1° grado di Asti.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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