Corte costituzionale
Ordinanza n. 38/1990
Corte cost., ord. 26 gennaio 1990, n. 38
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 38/1990
- Data di deposito
- 26 gennaio 1990
- Data di decisione
- 18 gennaio 1990
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Dell'Andro
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:38
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, legge n. 4 del 7 gennaio 1929
- art. 71, decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986
Parametri
Massime
Massima n. 14929
Il principio per cui la pena pecuniaria non puo' essere applicata ove non sia legislativamente prevista la preventiva possibilita' della definizione in via breve, pur non avendo valore di principio costituzionale, vige nell'ambito del sistema delle sanzioni delle violazioni finanziarie (art. 15 legge 7 gennaio 1929, n. 4). In tale ambito esso consente tuttavia alcune deroghe, in relazione alla peculiarita' delle diverse imposte (es. registro, successione) e percio' non manifestamente irrazionali.
Massima n. 14930
Il sistema di irrogazione della pena pecuniaria e', per l'imposta di registro, strutturato diversamente da quanto previsto per l'imposta I.V.A., posto che per la prima l'irrogazione della pena e' contestuale alla rilevazione della violazione, mentre per la seconda la rilevazione e la irrogazione della pena avvengono in diversi momenti cosi' che e' possibile l'oblazione nei trenta giorni successivi alla rilevazione dell'infrazione. Peraltro, la previsione per l'imposta di registro della riduzione ad un sesto della pena massima costituisce l'equivalente, in concreto, della definizione in via breve pur essendo diversa la natura dei due istituti. Non e' percio' in contrasto con il principio di eguaglianza che per le violazioni in materia di imposta di registro passibili di pena pecuniaria, la definizione in via breve, in deroga al principio stabilito dall'art. 15 legge 7 gennaio 1929, n. 4 (ved. precedente massima A) non sia consentita. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 71 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in riferimento all'art. 3 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 71 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Commissione tributaria di 1° grado di Asti.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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