Corte costituzionale
Ordinanza n. 377/1990
Corte cost., ord. 25 luglio 1990, n. 377
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 377/1990
- Data di deposito
- 25 luglio 1990
- Data di decisione
- 12 luglio 1990
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:377
Norme oggetto del giudizio
- art. 20, comma 1, lett. c., legge n. 47 del 28 febbraio 1985
- art. 20, comma 1, lett. c), legge n. 47 del 28 febbraio 1985
Parametri
Massime
Massima n. 16636
Manifesta inammissibilita' della questione, atteso che le censure formulate, sotto il profilo della disparita' di trattamento fra le ipotesi del solo reato previsto dalla norma impugnata (per la quale la sospensione condizionale della pena non e' consentita) e quella della commissione del reato stesso e di altri anche piu' gravi (delitti) da unificare sotto il vincolo della continuazione, (nel qual caso la sospensione condizionale della pena puo' essere concessa) investono non gia' il denunciato art. 20, primo comma, lett. c), della legge n. 47 del 1985, bensi' l'art. 81 cod. pen., o almeno il sistema risultante dalla previsione di limiti edittali elevati e dall'istituto della continuazione, ne' l'uno ne' l'altro oggetto di impugnazione.
Massima n. 16638
La determinazione di un elevato minimo edittale - espressiva di oggettiva gravita' dell'illecito, quale che ne sia la concreta dimensione quantitativa - e', nei reati urbanistici, giustificata dall'esigenza, correlata all'intento perseguito di predisporre strumenti che garantiscano il controllo dell'uso del territorio, di assicurare l'effettivita' degli strumenti stessi mediante l'inasprimento del regime sanzionatorio: inasprimento collegato, tra l'altro, alla cresciuta sensibilita' del legislatore verso fenomeni reali di degrado urbanistico. (Manifesta infondatezza in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, primo comma, lett. c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47). - Su questione analoga, gia' proposta nei confronti dell'art. 20, primo comma, lett. b), della medesima legge: S. n. 256/1987.
Massima n. 16639
La funzione rieducativa della pena non puo' essere apprezzata in astratto, ne' con esclusivo riferimento alla persona del condannato, ma va piuttosto adattata alle concrete esigenze ed al proposito perseguito dal legislatore nel contesto storico-sociale con il qualificare come illeciti e sanzionare determinati comportamenti, senza di che si dovrebbe ritenere contrario alla funzione rieducativa della pena ogni minimo edittale elevato. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, primo comma, lett. c), legge 28 febbraio 1985, n. 47). cfr. massima B.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 (primo comma) della Costituzione, dell'art. 20, primo comma, lett. c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), sollevate, sotto il profilo della disparità di trattamento fra l'ipotesi di condanna per il solo reato previsto dalla norma denunciata e l'ipotesi di condanna per il detto reato unificato dalla continuazione ad altro più grave, con le ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, del detto art. 20, primo comma, lett. c), della legge n. 47 del 1985, sollevate sotto ogni altro profilo con le ordinanze indicate in epigrafe, nonché delle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dello stesso art. 20, primo comma, lett. c), della legge n. 47 del 1985 sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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