Corte costituzionale
Ordinanza n. 374/1990
Corte cost., ord. 25 luglio 1990, n. 374
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 374/1990
- Data di deposito
- 25 luglio 1990
- Data di decisione
- 12 luglio 1990
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:374
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 15948
Manifesta inammissibilita' della questione per essere stata impugnata erroneamente una norma non applicabile al caso di specie (art. 566, ottavo comma, invece dell'art. 452, secondo comma, c.p.p., peraltro, gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo). - S. n. 183/1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 566, ottavo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Isernia con ordinanza dell'8 febbraio 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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