Corte costituzionale

Ordinanza n. 37/1990

Corte cost., ord. 26 gennaio 1990, n. 37

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
37/1990
Data di deposito
26 gennaio 1990
Data di decisione
18 gennaio 1990
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:37

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, quadro n.1, legge n. 292 del 10 luglio 1984

Parametri

Massime

Massima n. 14925

Le mansioni di assunzione del prestatore di lavoro in prova sono le medesime che formeranno oggetto del rapporto definitivo, nel quale il rapporto di lavoro in prova si convertira' automaticamente alla scadenza del termine dell'esperimento, di guisa che non esiste una autonoma categoria di inquadramento dei lavoratori in prova, ma ad essi deve essere assegnata, fin dal momento dell'assunzione, la stessa categoria spettante ai lavoratori stabilizzati con quelle mansioni.

Massima n. 14926

Le mansioni di aiuto macchinista collocato nel ruolo ad esaurimento e quelle di macchinista in prova corrispondono a profili professionali distinti, l'accesso ai quali richiede gradi di scolarita' e procedimenti di selezione diversi, onde si giustifica l'inquadramento delle seconde in una categoria superiore; la sottoutilizzazione dei macchinisti in prova durante il periodo di esperimento e' giustificata dalle esigenze del corso di formazione professionale e non puo' comportare diminuzione della retribuzione che resta ancorata al diverso livello di assunzione, il che esclude una disparita' di trattamento fra le due categorie professionali anche nel caso in cui le mansioni svolte dagli aiuto macchinisti r.e. siano analoghe a quelle dei macchinisti in prova. Ne' sussiste lesione del diritto costituzionale alla retribuzione in quanto gli aiuto- macchinisti r.e. non sono adibiti a mansioni superiori alla loro qualifica senza aumento di retribuzione, ma sono i macchinisti in prova ad essere adibiti a mansioni inferiori senza diminuzioni retributive. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 quadro n. 1 della legge 10 luglio 1984, n. 292 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.).

Massima n. 14927

Il principio di proporzionalita' della retribuzione alla quantita' e qualita' del lavoro effettivamente prestato, sancito nell'art. 36 Cost., non implica il principio di parita' di retribuzione a parita' di lavoro. - S. n. 41/1962.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, Quadro n. 1, della legge 10 luglio 1984, n. 292 ("Nuove norme in materia di assetto giuridico ed economico del personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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