Corte costituzionale
Ordinanza n. 37/1990
Corte cost., ord. 26 gennaio 1990, n. 37
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 37/1990
- Data di deposito
- 26 gennaio 1990
- Data di decisione
- 18 gennaio 1990
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:37
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, quadro n.1, legge n. 292 del 10 luglio 1984
Parametri
Massime
Massima n. 14925
Le mansioni di assunzione del prestatore di lavoro in prova sono le medesime che formeranno oggetto del rapporto definitivo, nel quale il rapporto di lavoro in prova si convertira' automaticamente alla scadenza del termine dell'esperimento, di guisa che non esiste una autonoma categoria di inquadramento dei lavoratori in prova, ma ad essi deve essere assegnata, fin dal momento dell'assunzione, la stessa categoria spettante ai lavoratori stabilizzati con quelle mansioni.
Massima n. 14926
Le mansioni di aiuto macchinista collocato nel ruolo ad esaurimento e quelle di macchinista in prova corrispondono a profili professionali distinti, l'accesso ai quali richiede gradi di scolarita' e procedimenti di selezione diversi, onde si giustifica l'inquadramento delle seconde in una categoria superiore; la sottoutilizzazione dei macchinisti in prova durante il periodo di esperimento e' giustificata dalle esigenze del corso di formazione professionale e non puo' comportare diminuzione della retribuzione che resta ancorata al diverso livello di assunzione, il che esclude una disparita' di trattamento fra le due categorie professionali anche nel caso in cui le mansioni svolte dagli aiuto macchinisti r.e. siano analoghe a quelle dei macchinisti in prova. Ne' sussiste lesione del diritto costituzionale alla retribuzione in quanto gli aiuto- macchinisti r.e. non sono adibiti a mansioni superiori alla loro qualifica senza aumento di retribuzione, ma sono i macchinisti in prova ad essere adibiti a mansioni inferiori senza diminuzioni retributive. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 quadro n. 1 della legge 10 luglio 1984, n. 292 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.).
Massima n. 14927
Il principio di proporzionalita' della retribuzione alla quantita' e qualita' del lavoro effettivamente prestato, sancito nell'art. 36 Cost., non implica il principio di parita' di retribuzione a parita' di lavoro. - S. n. 41/1962.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, Quadro n. 1, della legge 10 luglio 1984, n. 292 ("Nuove norme in materia di assetto giuridico ed economico del personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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