Corte costituzionale
Ordinanza n. 360/1990
Corte cost., ord. 20 luglio 1990, n. 360
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 360/1990
- Data di deposito
- 20 luglio 1990
- Data di decisione
- 11 luglio 1990
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Dell'Andro
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:360
Norme oggetto del giudizio
- art. 36, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 22 settembre 1988
- art. 22, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 22 settembre 1988
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 77, comma 1, Costituzione
- legge n. 81 del 16 febbraio 1987
Massime
Massima n. 15918
Mentre il giudizio sulle scelte discrezionali del legislatore delegato, che si sia mantenuto nell'ambito della delega, e' rimesso esclusivamente al Parlamento, la Corte costituzionale e' competente a sindacare le violazioni della legge di delega, in quanto solo queste ultime concretano vizi di legittimita' dei decreti legislativi delegati in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost.. - S. n. 3/1957.
Massima n. 15919
Riguardo alla misura di sicurezza del riformatorio giudiziario le disposizioni degli artt. 36, secondo comma, e 22, quarto comma, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, che, limitandone l'applicabilita' ai piu' gravi delitti, prevedono che debba eseguirsi mediante il collocamento in comunita', e che, in caso di allontanamento ingiustificato, il giudice puo' ordinare la custodia del minore in carcere per non piu' di un mese, disciplinano unicamente gli aspetti esecutivi dell'istituto. Le scelte discrezionali operate, nell'emanarle, dal legislatore delegato, nell'ambito della delega (art. 3 l. 16 febbraio 1987, n. 81), che lo stesso si e' limitato ad attuare, non sono sindacabili (v. massima A) dalla Corte costituzionale. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 36, secondo comma, e 22, quarto comma, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, sollevata in riferimento all'art. 77, primo comma, Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 36, secondo comma, e 22, quarto comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di minorenni) sollevata, in riferimento all'art. 77, primo comma, Cost., dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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