Corte costituzionale

Ordinanza n. 35/1990

Corte cost., ord. 26 gennaio 1990, n. 35

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
35/1990
Data di deposito
26 gennaio 1990
Data di decisione
18 gennaio 1990
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Dell'Andro
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:35

Norme oggetto del giudizio

  • art. 54, legge n. 354 del 26 luglio 1975
  • legge n. 663 del 10 ottobre 1986
  • art. 18, legge n. 663 del 10 ottobre 1986

Parametri

Massime

Massima n. 14912

Le deroghe alla natura "penitenziaria" di alcune misure alternative alla detenzione (deroghe attuate ad es. con l'art. 47 bis della legge penitenziaria, come introdotto dalla legge 21 giugno 1985, n. 297 e successivamente modificato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, con il terzo comma dell'art. 47 e con il sesto comma dell'art. 50 della stessa legge) son dovute a speciali motivi e sono riferite a misure alternative, quali l'affidamento in prova al servizio sociale e la semiliberta', di natura diversa dalla liberazione anticipata per i periodi di carcerazione gia' sofferti. Ne' puo' sostenersi che le predette deroghe abbiano gravemente "infranto" il vecchio sistema dell'Ordinamento penitenziario; il quale, almeno in ordine alla liberazione anticipata, conserva l'iniziale coerenza sistematica. Pertanto, la mancata estensione alla liberazione anticipata, da parte dell'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (modificata dall'art. 18 legge 10 ottobre 1986, n. 663), delle norme sull'affidamento in prova e la semiliberta' circa la possibilita' che la domanda dell'interessato sia proposta prima dell'emissione o dell'esecuzione della carcerazione, e i criteri di valutazione da applicare, non comporta violazione del principio di eguaglianza (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 18 della legge 10 dicembre 1986, n. 663).

Massima n. 14913

La improponibilita' della domanda di liberazione anticipata per i periodi di carcerazione gia' sofferti, da parte di persona non in istato di detenzione, prevista dall'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (modificato dall'art. 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663) non e' in contrasto con il principio della finalita' rieducativa della pena, giacche' anche il "residuo" di pena detentiva e' finalizzato, secondo il comando della sentenza di condanna (non "superata" da un'attuale valutazione "penitenziaria" della partecipazione del condannato all'opera rieducativa) alla rieducazione dello stesso (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost., dell'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificato dall'art. 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) come modificato dall'art. 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dal Tribunale di sorveglianza di Roma, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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