Corte costituzionale
Ordinanza n. 336/1990
Corte cost., ord. 13 luglio 1990, n. 336
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 336/1990
- Data di deposito
- 13 luglio 1990
- Data di decisione
- 26 giugno 1990
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:336
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, legge n. 614 del 22 luglio 1966
Parametri
Massime
Massima n. 15857
Questione gia' dichiarata manifestamente inammissibile sul rilievo che, dovendosi escludere l'uguaglianza delle situazioni poste a raffronto (imprese produttrici di beni e imprese produttrici di servizi), l'estensione dei benefici fiscali rientra nella sfera di discrezionalita' del legislatore e che l'esclusione della sindacabilita' del diverso trattamento vale anche a dimostrare l'inammissibilita' della impugnativa relativa all'art. 53 Cost.. - O. n. 319/1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 22 luglio 1966, n. 614 (Interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale), in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, sollevata dalla Commissione Tributaria di primo grado di Terni con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 luglio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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