Corte costituzionale

Ordinanza n. 33/1990

Corte cost., ord. 26 gennaio 1990, n. 33

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
33/1990
Data di deposito
26 gennaio 1990
Data di decisione
18 gennaio 1990
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Dell'Andro
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:33

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, ultimo co., legge n. 47 del 28 febbraio 1985

Parametri

Massime

Massima n. 14915

Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione l'ordine di demolizione dell'opera abusiva, di cui all'art. 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' emesso in via sostitutiva della mancata esecuzione della demolizione da parte dell'autorita' amministrativa ed a chiusura di tutto un sistema sanzionatorio amministrativo ed ha quindi natura di provvedimento amministrativo. Di conseguenza, alla stregua del diritto vivente, e' da escludere che la norma suddetta, nel prevederne la emanazione, condizioni l'esercizio della funzione giudiziaria alle decisioni del potere amministrativo (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, legge 28 febbraio 1985, n. 47, in riferimento all'art. 104, primo comma, Cost.).

Massima n. 14916

Poiche' e' la stessa legge (art. 7, ultimo comma, legge 28 febbraio 1985, n. 47) ad imporre al giudice ordinario d'adottare, nei casi previsti di mancato intervento dell'autorita' amministrativa, il provvedimento di demolizione dell'opera abusiva, non sussiste il denunziato contrasto con il principio di soggezione del giudice alla legge (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, legge 28 febbraio 1985, n. 47, in riferimento all'art. 101, secondo comma, Cost.).

Massima n. 14917

Dal combinato disposto degli artt. 101, secondo comma, e 104, primo comma, Cost. non si ricava alcun principio di valore costituzionale che impedisca al giudice ordinario l'emanazione, in via sostitutiva, di provvedimenti amministrativi.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) sollevata, in riferimento agli artt. 104, primo comma e 101, secondo comma, Cost., dal Pretore di Lucca con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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