Corte costituzionale
Ordinanza n. 320/1990
Corte cost., ord. 5 luglio 1990, n. 320
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 320/1990
- Data di deposito
- 5 luglio 1990
- Data di decisione
- 26 giugno 1990
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Dell'Andro
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:320
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 15832
Poiche' il fine degli istituti del giudizio abbreviato e dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e' la rapida definizione del maggior numero di processi da attuarsi mediante l'esclusione della fase dibattimentale, allorche', con l'apertura del dibattimento, sia divenuto impossibile raggiungerlo, diventa conseguentemente e razionalmente impossibile all'imputato realizzare il c.d. "diritto" alla riduzione della pena. E' del tutto razionale, pertanto, che, per i procedimenti gia' in corso all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, tali istituti siano stati resi applicabili soltanto quando il loro scopo possa essere perseguito e non e' quindi producente il confronto fra imputati per i quali il dibattimento sia stato o non sia stato ancora aperto, appunto perche' si tratta di situazioni oggettivamente diverse. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 248 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988 - testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 - sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.). - S. n. 277/1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 248 delle norme d'attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988 (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Brescia, Sezione distaccata di Breno, con ordinanza del 30 novembre 1989 e, in riferimento agli art. 3 e 24 Cost., dal Pretore di Messina, Sezione distaccata di Milazzo, con ordinanza del 26 ottobre 1989.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 luglio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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