Corte costituzionale

Ordinanza n. 312/1990

Corte cost., ord. 22 giugno 1990, n. 312

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
312/1990
Data di deposito
22 giugno 1990
Data di decisione
14 giugno 1990
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:312

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, legge n. 816 del 27 dicembre 1985
  • legge della Regione siciliana n. 31 del 24 giugno 1986

Parametri

Massime

Massima n. 15744

Questione gia' dichiarata infondata e successivamente manifestamente infondata, con decisioni che trovano conferma nella distinzione, di recente riaffermata in materia, tra medici ambulatoriali, legati da rapporto di lavoro subordinato, e medici convenzionati, legati da rapporto di lavoro autonomo, solo agli effetti processuali (applicazione del rito del lavoro di cui all'art. 409, n. 3, cod. proc. civ.) tale rapporto essendo stato qualificato dalla giurisprudenza "parasubordinato". - S. nn. 193/1981, O. n. 284/1983, S. n. 580/1989.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816 (Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali), nonché della legge della Regione Sicilia 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere), in riferimento agli artt. 3 e 53 (recte: 51) della Costituzione, sollevata dal Pretore di Palermo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 giugno 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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