Corte costituzionale
Ordinanza n. 312/1990
Corte cost., ord. 22 giugno 1990, n. 312
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 312/1990
- Data di deposito
- 22 giugno 1990
- Data di decisione
- 14 giugno 1990
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:312
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, legge n. 816 del 27 dicembre 1985
- legge della Regione siciliana n. 31 del 24 giugno 1986
Parametri
Massime
Massima n. 15744
Questione gia' dichiarata infondata e successivamente manifestamente infondata, con decisioni che trovano conferma nella distinzione, di recente riaffermata in materia, tra medici ambulatoriali, legati da rapporto di lavoro subordinato, e medici convenzionati, legati da rapporto di lavoro autonomo, solo agli effetti processuali (applicazione del rito del lavoro di cui all'art. 409, n. 3, cod. proc. civ.) tale rapporto essendo stato qualificato dalla giurisprudenza "parasubordinato". - S. nn. 193/1981, O. n. 284/1983, S. n. 580/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816 (Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali), nonché della legge della Regione Sicilia 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere), in riferimento agli artt. 3 e 53 (recte: 51) della Costituzione, sollevata dal Pretore di Palermo con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 giugno 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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