Corte costituzionale
Ordinanza n. 303/1990
Corte cost., ord. 19 giugno 1990, n. 303
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 303/1990
- Data di deposito
- 19 giugno 1990
- Data di decisione
- 14 giugno 1990
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Dell'Andro
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:303
Norme oggetto del giudizio
- art. 47, comma 4, legge n. 354 del 26 luglio 1975
- art. 11, legge n. 663 del 10 ottobre 1986
- art. 47, comma 3, legge n. 354 del 26 luglio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 15747
La previsione di diversi presupposti per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale (valutazione del comportamento tenuto in liberta', da un lato, osservazione in istituto, dall'altro) risponde alla esigenza di disciplinare diversamente situazioni differenti (stato di liberta' e stato di detenzione) in cui puo' versare il condannato al momento della presentazione della domanda. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, l. 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 11 l. 10 ottobre 1986, n. 663, in riferimento all'art. 3 Cost.).
Massima n. 15749
Il principio della finalita' rieducativa della pena non e' violato dalla possibilita' di ammettere all'affidamento in prova al servizio sociale i condannati in stato di liberta', gia' assoggettati a custodia cautelare, in base alla valutazione del comportamento tenuto dagli stessi in liberta'. Come gia' sottolineato, infatti, la finalita' rieducativa della pena potrebbe essere ostacolata proprio da una nuova sottoposizione a regime carcerario del condannato gia' in custodia cautelare. Inoltre in una misura di trattamento extra carcerario la pur imprescindibile valutazione della personalita' puo' essere piu' opportunamente condotta in liberta', sia per i condizionamenti indotti dalla detenzione, che spesso generano psicosi erroneamente interpretabili come segno di ravvedimento, sia per evitare al condannato, che abbia possibilita' di recupero, di subire la nefasta influenza criminogena dell'ambiente carcerario. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, in riferimento all'art. 27 Cost.). - O. n. 411/1989, S. n. 569/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) quale modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dal Tribunale di sorveglianza di Torino con due ordinanze del 16 ottobre 1989.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 giugno 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze