Corte costituzionale

Ordinanza n. 303/1990

Corte cost., ord. 19 giugno 1990, n. 303

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
303/1990
Data di deposito
19 giugno 1990
Data di decisione
14 giugno 1990
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Dell'Andro
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:303

Norme oggetto del giudizio

  • art. 47, comma 4, legge n. 354 del 26 luglio 1975
  • art. 11, legge n. 663 del 10 ottobre 1986
  • art. 47, comma 3, legge n. 354 del 26 luglio 1975

Parametri

Massime

Massima n. 15747

La previsione di diversi presupposti per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale (valutazione del comportamento tenuto in liberta', da un lato, osservazione in istituto, dall'altro) risponde alla esigenza di disciplinare diversamente situazioni differenti (stato di liberta' e stato di detenzione) in cui puo' versare il condannato al momento della presentazione della domanda. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, l. 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 11 l. 10 ottobre 1986, n. 663, in riferimento all'art. 3 Cost.).

Massima n. 15749

Il principio della finalita' rieducativa della pena non e' violato dalla possibilita' di ammettere all'affidamento in prova al servizio sociale i condannati in stato di liberta', gia' assoggettati a custodia cautelare, in base alla valutazione del comportamento tenuto dagli stessi in liberta'. Come gia' sottolineato, infatti, la finalita' rieducativa della pena potrebbe essere ostacolata proprio da una nuova sottoposizione a regime carcerario del condannato gia' in custodia cautelare. Inoltre in una misura di trattamento extra carcerario la pur imprescindibile valutazione della personalita' puo' essere piu' opportunamente condotta in liberta', sia per i condizionamenti indotti dalla detenzione, che spesso generano psicosi erroneamente interpretabili come segno di ravvedimento, sia per evitare al condannato, che abbia possibilita' di recupero, di subire la nefasta influenza criminogena dell'ambiente carcerario. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, in riferimento all'art. 27 Cost.). - O. n. 411/1989, S. n. 569/1989.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) quale modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dal Tribunale di sorveglianza di Torino con due ordinanze del 16 ottobre 1989.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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