Corte costituzionale

Ordinanza n. 287/1990

Corte cost., ord. 14 giugno 1990, n. 287

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
287/1990
Data di deposito
14 giugno 1990
Data di decisione
11 giugno 1990
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:287

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge n. 18 del 26 gennaio 1983

Parametri

Massime

Massima n. 15617

La irrogazione delle pene pecuniarie in caso di mancata emissione dello scontrino fiscale, pur costituendo il presupposto necessario per la sospensione della licenza, e' ormai divenuta inoppugnabile in sede di irrogazione di questa ulteriore misura. Percio', attenendo al primo dei suddetti procedimenti, la questione di legittimita' costituzionale in cui si contesti la mancata previsione - a differenza da quanto prescritto dalla disciplina relativa alla ricevuta fiscale - di una autonoma sanzione a carico del destinatario, non puo' essere sollevata in un giudizio vertente (come nel caso di specie) sulla sospensione della licenza. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. dell'art. 2 legge 26 gennaio 1983, n. 18, in parte qua).

Massima n. 15618

Le sostanziali differenze fra i regimi della ricevuta e dello scontrino fiscali, risultanti, oltre che dal carattere di maggior rigore peculiare al primo, dalla necessita' di una formale opzione da parte del contribuente per il passaggio dall'uno all'altro, giustificano che per quanto riguarda il procedimento di irrogazione della sospensione della licenza in caso di mancata emissione dello scontrino fiscale - a differenza da quanto prescritto per le ipotesi soggette al regime della ricevuta fiscale - non sia richiesta la previa audizione del trasgressore. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, in parte qua).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, della legge 26 gennaio 1983, n. 18 (Obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa), nella parte in cui non prevede un'autonoma sanzione per il destinatario dello scontrino fiscale che non riceva o non conservi il documento per un breve tratto di tempo e di spazio, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Reggio Emilia con le ordinanze indicate in epigrafe;

2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 citato, nella parte in cui non prevede l'onere di audizione del trasgressore prima della irrogazione della sanzione della sospensione della licenza commerciale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Reggio Emilia con le medesime ordinanze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 giugno 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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