Corte costituzionale
Ordinanza n. 280/1990
Corte cost., ord. 31 maggio 1990, n. 280
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 280/1990
- Data di deposito
- 31 maggio 1990
- Data di decisione
- 23 maggio 1990
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:280
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, n.1, legge n. 508 del 21 novembre 1988
- art. 5, n. 1, legge n. 508 del 21 novembre 1988
Parametri
Massime
Massima n. 15616
Come reso esplicito dall'art. 8, primo comma, del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, la vigente normativa esclude l'erogazione della pensione d'inabilita' in favore dei minori, a prescindere dalla natura della menomazione o della malattia invalidante. Non e' percio' esatto affermare che la non prevista corresponsione della suddetta indennita' ai ciechi assoluti d'eta' inferiore agli anni diciotto dia luogo ad una disparita' di trattamento rispetto alle altre categorie di invalidi civili. Dacche', anzi, a particolare beneficio dei ciechi e' prevista l'indennita' non reversibile di cui all'art. 3 della legge n. 508 del 1988, ed e' altresi' esclusa la perdita della pensione allorche' essi svolgano attivita' lavorativa. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, numero 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Massima n. 15620
La diversa funzione delle provvidenze, previste per gli invalidi civili, se ne giustificano il cumulo allorche' ricorrano i presupposti, non consente di eliminare dal novero di questi ultimi il compimento della maggiore eta' per quanto riguarda la pensione, il diritto alla quale si correla logicamente al momento in cui vengono meno gli obblighi di mantenimento gravanti su chi esercita la potesta' parentale. Non puo' quindi sostenersi che la non prevista corresponsione della pensione ai ciechi assoluti di eta' inferiore ai diciotto anni, in aggiunta alla indennita' di accompagnamento, sia in contrasto con i precetti posti dalla Costituzione a garanzia della dignita' della persona umana e degli inderogabili doveri di solidarieta' sociale, e di quello concernente i compiti di assistenza affidati allo Stato. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, n. 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 38, primo comma, Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, numero 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Foggia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 maggio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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