Corte costituzionale
Ordinanza n. 279/1990
Corte cost., ord. 31 maggio 1990, n. 279
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 279/1990
- Data di deposito
- 31 maggio 1990
- Data di decisione
- 23 maggio 1990
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Dell'Andro
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:279
Norme oggetto del giudizio
- decreto-legge n. 429 del 10 luglio 1982
- art. 4, n. 7, legge n. 516 del 7 agosto 1982
Parametri
Massime
Massima n. 15553
Ai fini dell'integrazione del reato di infedele dichiarazione dei redditi e' necessaria un'attivita' preparatoria (fraudolenta) volta alla alterazione del risultato della dichiarazione, mentre la misura rilevante della alterazione costituisce un elemento estraneo alla condotta, di carattere oggettivo ed in quanto tale non determinante ai fini dell'individuazione della fattispecie. Tale interpretazione che, gia' posta a base di numerose pronunce della Corte ed ora condivisa anche dalla Cassazione, condiziona la costituzionalita' della norma, si fonda sul principio secondo il quale, ove una norma consente interpretazioni diverse, delle quali solo una rende la stessa compatibile con il testo costituzionale, quest'ultima deve essere seguita. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, n. 7, d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost.). - S. n. 247/1989; O. nn. 311/1989, 312/1989, 313/1989, 314/1989, 315/1989, 439/1989, 538/1989, 540/1989, 114/1990 e 202/1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi; dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata dal Tribunale di Torino con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 maggio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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