Corte costituzionale
Ordinanza n. 268/1990
Corte cost., ord. 25 maggio 1990, n. 268
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 268/1990
- Data di deposito
- 25 maggio 1990
- Data di decisione
- 23 maggio 1990
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:268
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, legge n. 1404 del 4 dicembre 1956
- art. 8, legge n. 1404 del 4 dicembre 1956
- art. 24, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Parametri
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 137, comma 3, Costituzione
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 15550
La pronuncia interpretativa di rigetto preclude la riproposizione della questione di legittimita' costituzionale da parte del medesimo giudice nel corso dello stesso procedimento: atteso che il carattere incidentale del giudizio di costituzionalita' ed il nesso di necessaria pregiudizialita' con il giudizio principale impongono al giudice 'a quo' di uniformarsi alla pronuncia della Corte anche per quel che riguarda l'interpretazione esclusa, la quale costituisce parte integrante della decisione che egli deve assumere. - Sulla preclusione, per il medesimo giudice nel medesimo giudizio, a riproporre questioni dichiarate infondate, S. nn. 54/1961, 90/1964, 140/1973, 197/1983, 350/1987 e 536/1988.
Massima n. 15551
La questione di legittimita' costituzionale degli artt. 8 e 9, legge 4 dicembre 1956, n. 1404, in riferimento all'art. 3 Cost., va dichiarata manifestamente inammissibile, in quanto riproposta dal medesimo giudice "a quo", nel corso dello stesso procedimento, muovendo dall'interpretazione esclusa dalla Corte con pronuncia interpretativa di rigetto. - S. n. 693/1988.
Massima n. 15633
L'art. 24 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha riguardo alle ordinanze di manifesta infondatezza o di irrilevanza emesse dal giudice "a quo" e non dalla Corte costituzionale, onde e' del tutto irrilevante - e come tale manifestamente inammissibile - la questione di legittimita' costituzionale della suddetta disposizione, in quanto non consentirebbe la riproposizione, da parte del medesimo giudice nello stesso grado di giudizio, della questione decisa con pronuncia interpretativa di rigetto.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione dal Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte), sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale di Genova, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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