Corte costituzionale

Ordinanza n. 221/1990

Corte cost., ord. 19 aprile 1990, n. 221

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
221/1990
Data di deposito
19 aprile 1990
Data di decisione
4 aprile 1990
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:221

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, legge n. 67 del 11 marzo 1988

Parametri

Massime

Massima n. 15436

Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 283/1989; O. n. 527/1989.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), già dichiarato illegittimo con sentenza n. 283 del 1989, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Lucca con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze