Corte costituzionale

Ordinanza n. 217/1990

Corte cost., ord. 19 aprile 1990, n. 217

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
217/1990
Data di deposito
19 aprile 1990
Data di decisione
4 aprile 1990
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:217

Norme oggetto del giudizio

  • art. 26, comma 3, legge n. 70 del 20 marzo 1975
  • art. 13, legge n. 70 del 20 marzo 1975
  • legge n. 299 del 7 luglio 1980
  • art. 2, decreto-legge n. 153 del 7 maggio 1980
  • art. 4, legge n. 297 del 29 maggio 1982

Parametri

Massime

Massima n. 15427

Secondo l'indirizzo giurisdizionale consolidatosi in ordine ad analoghe questioni relative al mancato computo dell'indennita' integrativa speciale, nella indennita' di buonuscita - gia' riconosciute inammissibili e, successivamente, manifestamente inammissibili - va ribadito che rientra nella esclusiva competenza del legislatore determinare, in relazione alla struttura complessiva della retribuzione e dei trattamenti di fine rapporto e pensionistici - nell'ambito di ciascun sistema retributivo e previdenziale - la misura dei vari tipi d'indennita' dovute al dipendente al termine del rapporto di lavoro. Non e' quindi comparabile, a detto fine, la posizione dei dipendenti degli enti pubblici di cui alla legge n. 70 del 1975, con quella dei dipendenti privati, ne' con quella dei dipendenti iscritti all'I.N.A.D.E.L. - appartenendo essi a sistemi differenziati - dovendosi comunque reiterare al legislatore, cui compete l'attuazione della progressiva omogeneizzazione dei trattamenti, il pressante invito in tal senso gia' formulato nell'ord. n. 143 del 1990. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 13 e 26, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, 2 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, conv. nella legge 7 luglio 1980, n. 299, 4 della legge 29 maggio 1982, n. 297 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.). - S. n. 220/1988; O. nn. 419/1989, 641/1988, 869/1988, 1070/1988 e 1072/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 26, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente); dell'art. 2 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153 (Norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980), conv. nella legge 7 luglio 1980, n. 299; dell'art. 4 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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