Corte costituzionale
Ordinanza n. 217/1990
Corte cost., ord. 19 aprile 1990, n. 217
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 217/1990
- Data di deposito
- 19 aprile 1990
- Data di decisione
- 4 aprile 1990
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:217
Norme oggetto del giudizio
- art. 26, comma 3, legge n. 70 del 20 marzo 1975
- art. 13, legge n. 70 del 20 marzo 1975
- legge n. 299 del 7 luglio 1980
- art. 2, decreto-legge n. 153 del 7 maggio 1980
- art. 4, legge n. 297 del 29 maggio 1982
Parametri
Massime
Massima n. 15427
Secondo l'indirizzo giurisdizionale consolidatosi in ordine ad analoghe questioni relative al mancato computo dell'indennita' integrativa speciale, nella indennita' di buonuscita - gia' riconosciute inammissibili e, successivamente, manifestamente inammissibili - va ribadito che rientra nella esclusiva competenza del legislatore determinare, in relazione alla struttura complessiva della retribuzione e dei trattamenti di fine rapporto e pensionistici - nell'ambito di ciascun sistema retributivo e previdenziale - la misura dei vari tipi d'indennita' dovute al dipendente al termine del rapporto di lavoro. Non e' quindi comparabile, a detto fine, la posizione dei dipendenti degli enti pubblici di cui alla legge n. 70 del 1975, con quella dei dipendenti privati, ne' con quella dei dipendenti iscritti all'I.N.A.D.E.L. - appartenendo essi a sistemi differenziati - dovendosi comunque reiterare al legislatore, cui compete l'attuazione della progressiva omogeneizzazione dei trattamenti, il pressante invito in tal senso gia' formulato nell'ord. n. 143 del 1990. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 13 e 26, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, 2 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, conv. nella legge 7 luglio 1980, n. 299, 4 della legge 29 maggio 1982, n. 297 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.). - S. n. 220/1988; O. nn. 419/1989, 641/1988, 869/1988, 1070/1988 e 1072/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 26, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente); dell'art. 2 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153 (Norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980), conv. nella legge 7 luglio 1980, n. 299; dell'art. 4 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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