Corte costituzionale
Ordinanza n. 199/1990
Corte cost., ord. 12 aprile 1990, n. 199
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 199/1990
- Data di deposito
- 12 aprile 1990
- Data di decisione
- 4 aprile 1990
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:199
Norme oggetto del giudizio
- art. 178, comma 4, codice di procedura civile
- art. 178, comma 2, codice di procedura civile
- art. 178, comma 6, codice di procedura civile
- art. 178, comma 8, codice di procedura civile
- art. 178, comma 3, codice di procedura civile
- art. 178, comma 7, codice di procedura civile
- art. 178, comma 5, codice di procedura civile
Parametri
Massime
Massima n. 15398
Va ribadito che la legittimazione del giudice istruttore civile a sollevare questione di legittimita' costituzionale sussiste solo quando la questione concerna disposizioni di legge che lo stesso debba applicare per provvedimenti di sua competenza e negata, invece, quando l'applicazione della norma censurata attenga - come nel caso di specie - alla competenza del Collegio. (Manifesta inammissibilita' - perche' sollevata da giudice istruttore - della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 Cost., dell'art. 178, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo comma cod. proc. civ., nella parte in cui prevede il reclamo al collegio contro le ordinanze emesse dal giudice istruttore in ordine all'ammissibilita' e alla rilevanza dei mezzi di prova).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riunisce i ricorsi; dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 178, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo comma, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, sollevata dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Ancona con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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