Corte costituzionale

Ordinanza n. 198/1990

Corte cost., ord. 12 aprile 1990, n. 198

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
198/1990
Data di deposito
12 aprile 1990
Data di decisione
4 aprile 1990
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:198

Norme oggetto del giudizio

  • art. 151, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 15397

Il termine di decadenza per la presentazione della domanda di ricongiunzione o riunione di servizi a fini pensionistici (6 mesi dall'inizio del nuovo rapporto) previsto dall'art. 157, terzo comma, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, tende alla semplificazione ed allo snellimento delle procedure, cosi' come stabilito nella legge di delegazione anche e soprattutto nell'interesse stesso degli aventi titolo alla ricongiunzione, per l'ovvia esigenza di definire sollecitamente e razionalmente le relative posizioni, non limitando il diritto, ma le sue sole modalita' temporali. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., dell'art. 151, terzo comma, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non fa salva, per i titolari di trattamento pensionistico privilegiato la facolta' di richiede re la detta riunione all'atto della definitiva cessazione dal servizio, cosi' come gia' in precedenza previsto dagli artt. 3 della legge n. 420 del 1938 e 9, ultimo comma, del d.P.R. n. 758 del 1965).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 151, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, sollevata dalla Corte dei conti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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