Corte costituzionale
Ordinanza n. 198/1990
Corte cost., ord. 12 aprile 1990, n. 198
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 198/1990
- Data di deposito
- 12 aprile 1990
- Data di decisione
- 4 aprile 1990
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:198
Norme oggetto del giudizio
- art. 151, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 15397
Il termine di decadenza per la presentazione della domanda di ricongiunzione o riunione di servizi a fini pensionistici (6 mesi dall'inizio del nuovo rapporto) previsto dall'art. 157, terzo comma, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, tende alla semplificazione ed allo snellimento delle procedure, cosi' come stabilito nella legge di delegazione anche e soprattutto nell'interesse stesso degli aventi titolo alla ricongiunzione, per l'ovvia esigenza di definire sollecitamente e razionalmente le relative posizioni, non limitando il diritto, ma le sue sole modalita' temporali. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., dell'art. 151, terzo comma, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non fa salva, per i titolari di trattamento pensionistico privilegiato la facolta' di richiede re la detta riunione all'atto della definitiva cessazione dal servizio, cosi' come gia' in precedenza previsto dagli artt. 3 della legge n. 420 del 1938 e 9, ultimo comma, del d.P.R. n. 758 del 1965).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 151, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, sollevata dalla Corte dei conti con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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