Corte costituzionale
Ordinanza n. 197/1990
Corte cost., ord. 12 aprile 1990, n. 197
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 197/1990
- Data di deposito
- 12 aprile 1990
- Data di decisione
- 4 aprile 1990
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:197
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 592 del 25 ottobre 1985
Parametri
Massime
Massima n. 15415
Riguardo alla proroga dei termini di prescrizione e decadenza prevista per eventi straordinari (nel caso per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari) va ribadito che non e' affatto irragionevole la scelta discrezionale operata dal legislatore col disporre, nell'intento di contemperare l'esigenza di assicurare la tutela dei diritti in periodi straordinari, con quella di evitare un eccessivo prolungamento delle situazioni a scapito della certezza dei rapporti, la proroga dei soli termini che scadono nel periodo in cui l'evento si verifica e non anche di quelli che, pur decorrendo nello stesso periodo, scadono successivamente. In tale principio, peraltro, e' implicita l'affermazione dell'eterogeneita' delle due situazioni, non potendosi ritenere che l'impedimento nell'esercizio del diritto derivante dalla scadenza del termine nel periodo in cui si verifica l'evento straordinario sia assimilabile alla mera difficolta', che potrebbe derivare dal decorso del termine nello stesso periodo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 l. 25 ottobre 1985, n. 592, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.). - V. O. n. 650/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1985, n. 592 (Modifiche alle norme sulla proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Rieti, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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