Corte costituzionale

Ordinanza n. 197/1990

Corte cost., ord. 12 aprile 1990, n. 197

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
197/1990
Data di deposito
12 aprile 1990
Data di decisione
4 aprile 1990
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:197

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 592 del 25 ottobre 1985

Parametri

Massime

Massima n. 15415

Riguardo alla proroga dei termini di prescrizione e decadenza prevista per eventi straordinari (nel caso per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari) va ribadito che non e' affatto irragionevole la scelta discrezionale operata dal legislatore col disporre, nell'intento di contemperare l'esigenza di assicurare la tutela dei diritti in periodi straordinari, con quella di evitare un eccessivo prolungamento delle situazioni a scapito della certezza dei rapporti, la proroga dei soli termini che scadono nel periodo in cui l'evento si verifica e non anche di quelli che, pur decorrendo nello stesso periodo, scadono successivamente. In tale principio, peraltro, e' implicita l'affermazione dell'eterogeneita' delle due situazioni, non potendosi ritenere che l'impedimento nell'esercizio del diritto derivante dalla scadenza del termine nel periodo in cui si verifica l'evento straordinario sia assimilabile alla mera difficolta', che potrebbe derivare dal decorso del termine nello stesso periodo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 l. 25 ottobre 1985, n. 592, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.). - V. O. n. 650/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1985, n. 592 (Modifiche alle norme sulla proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Rieti, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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