Corte costituzionale
Ordinanza n. 17/1990
Corte cost., ord. 23 gennaio 1990, n. 17
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 17/1990
- Data di deposito
- 23 gennaio 1990
- Data di decisione
- 18 gennaio 1990
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:17
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, comma 1, legge n. 477 del 30 luglio 1973
Parametri
Massime
Massima n. 14922
Nel riordinare il regime pensionistico del personale della scuola, l'art. 15 l. 30 luglio 1973, n. 477, ha fissato per tutti i dipendenti l'eta' pensionabile nel sessantacinquesimo anno consentendo eccezionalmente a coloro che erano stati assunti anteriormente al 1 ottobre 1974 di continuare a prestare servizio fino al conseguimento del massimo della pensione e comunque non oltre il settantesimo anno di eta', che anche secondo la legge precedente era l'eta' pensionabile massima. La mancata estensione della norma agli assunti in servizio dopo il 1 ottobre 1974 non comporta violazione dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione in quanto il legislatore puo' fissare i requisiti, i termini e i modi del conseguimento dei trattamenti previdenziali. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, primo comma, legge 30 luglio 1973, n. 477, in riferimento all'art. 38, secondo comma, Cost.). - O. n. 710/1988.
Massima n. 14923
Secondo un principio piu' volte affernato dalla Corte una norma derogatoria non puo' essere assunta a parametro di legittimita' della regola generale dettata in una determinata materia. Pertanto le disposizioni delle leggi della regione Calabria riapprovata il 31 luglio 1986 e della regione Campania riapprovata il 9 dicembre 1986, che consentono per i dipendenti delle stesse regioni, il mantenimento in servizio oltre il sessantacinquesimo anno di eta' fino al conseguimento della pensione, non possono essere assunte come tertium comparationis per infirmare il principio della legge statale che riguardo all'eta' pensionabile fissa in generale per tutti i dipendenti il suddetto limite. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15 legge 30 luglio 1973, n. 477, in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. n. 461/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato), in riferimento agli artt. 38, secondo comma, e 3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze