Corte costituzionale
Ordinanza n. 145/1990
Corte cost., ord. 26 marzo 1990, n. 145
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 145/1990
- Data di deposito
- 26 marzo 1990
- Data di decisione
- 7 marzo 1990
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:145
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 15208
Questione manifestamente inammissibile per irrilevanza in quanto concernente norma insuscettibile di applicazione nel giudizio a quo. (Dandosi atto, peraltro, che analoghe questioni, gia' sollevate in riferimento all'art. 3 Cost., sono state dichiarate manifestamente infondate sul rilievo che le fattispecie regolate dagli artt. 37 e 38 del d.P.R. 29 setembre 1973, n. 602 non possono essere ritenute omogenee). - O. 305/1985 e 545/1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Foggia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 marzo 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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