Corte costituzionale

Ordinanza n. 145/1990

Corte cost., ord. 26 marzo 1990, n. 145

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
145/1990
Data di deposito
26 marzo 1990
Data di decisione
7 marzo 1990
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:145

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 15208

Questione manifestamente inammissibile per irrilevanza in quanto concernente norma insuscettibile di applicazione nel giudizio a quo. (Dandosi atto, peraltro, che analoghe questioni, gia' sollevate in riferimento all'art. 3 Cost., sono state dichiarate manifestamente infondate sul rilievo che le fattispecie regolate dagli artt. 37 e 38 del d.P.R. 29 setembre 1973, n. 602 non possono essere ritenute omogenee). - O. 305/1985 e 545/1987.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Foggia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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