Corte costituzionale
Ordinanza n. 144/1990
Corte cost., ord. 26 marzo 1990, n. 144
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 144/1990
- Data di deposito
- 26 marzo 1990
- Data di decisione
- 7 marzo 1990
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:144
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge n. 554 del 16 ottobre 1985
- art. 1, legge n. 554 del 16 ottobre 1985
Parametri
Massime
Massima n. 15205
Come gia' statuito, anche con specifico riferimento a casi di disciplina di oneri di documentazione, la normativa comunitaria entra e permane in vigore nel nostro ordinamento senza che la sua operativita' sia condizionata dalla legge nazionale ed appartiene al giudice adito individualmente disapplicare la legge nazionale. Non spetta percio' alla Corte accertare, nel caso di specie, se gli artt. 1 e 2 della legge 16 ottobre 1985, n. 554, nella parte in cui subordinano la restituzione alla produzione di scritture contabili relative al consumo di zucchero nel periodo 1 luglio 1974-30 giugno 1975 - siano censurabili in quanto impongono un onere diverso e non coincidente con quello previsto dal regolamento C.E.E. 5 dicembre 1977, n. 2680 (che faceva riferimento soltanto al 1974). Di conseguenza, non e' neppure in potere della Corte decidere la questione - prospettata in subordine all'esito della valutazione di compatibilita' della normativa nazionale con quella comunitaria - relativa alla pretesa irrazionalita' ed eccessiva onerosita', anche agli effetti dell'esercizio del diritto di difesa, della imposizione della conservazione, per periodi cosi' prolungati, delle scritture contabili. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 16 ottobre 1985, n. 554, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.). - S. n. 113/1985; O. n. 29/1986.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 16 ottobre 1985, n. 554 (Modifiche alla legge 10 agosto 1974, n. 352, di conversione del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255 per l'attuazione del regolamento C.E.E. 5 dicembre 1977, n. 2680, che modifica il regolamento C.E.E. 5 aprile 1974, n. 834, relativo alle misure necessarie per evitare perturbazioni sul mercato dello zucchero provocate dall'aumento dei prezzi in tale settore per la campagna saccarifera 1974-75) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 marzo 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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