Corte costituzionale

Ordinanza n. 142/1990

Corte cost., ord. 26 marzo 1990, n. 142

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
142/1990
Data di deposito
26 marzo 1990
Data di decisione
7 marzo 1990
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:142

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 61 del 21 febbraio 1989
  • art. 1, decreto-legge n. 551 del 30 dicembre 1988
  • art. 3, decreto-legge n. 551 del 30 dicembre 1988

Parametri

Massime

Massima n. 15320

Non costituisce ingiustificata discriminazione del conduttore e lesione del suo diritto di difesa, la previsione che il locatore possa far valere, per riavere l'immobile locato per se' o per il coniuge, per il genitore o i figli, la necessita' come causa di priorita' nell'ottenere la forza pubblica, rispetto ad altri locatori richiedenti la stessa assistenza, sia che la necessita' sia stata accertata con sentenza, o che sia sopravvenuta - purche' dichiarata nelle forme stabilite - mentre non e' previsto che il conduttore esecutato possa far valere la non persistenza della necessita' del locatore, e cio' in quanto tra le due ipotesi non vi e' alcuna omogeneita', trattandosi, nel primo caso, di un conflitto di interessi tra il locatore richiedente la forza pubblica e gli altri locatori richiedenti, e, nel secondo caso, di una controversia fra conduttore esecutato e locatore esecutante. D'altra parte in caso di mancato uso dell'immobile da parte del locatore che in base alla dichiarata necessita' ha richiesto la forza pubblica, il conduttore ha pur sempre diritto al risarcimento dei danni, in alternativa al ripristino del rapporto e al rimborso spese (art. 60 l. n. 392/1978) nel caso di necessita' c.d. originaria (come nel caso di specie) o al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese (art. 3 d.l. n. 551/1988) in caso di necessita' sopravvenuta. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1989, n. 61, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative), convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1989, n. 61, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Torre Annunziata con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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