Corte costituzionale

Ordinanza n. 12/1990

Corte cost., ord. 23 gennaio 1990, n. 12

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
12/1990
Data di deposito
23 gennaio 1990
Data di decisione
18 gennaio 1990
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:12

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 561 del 17 aprile 1956
  • art. 21, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre 1946

Parametri

Massime

Massima n. 14920

Ogni ordinamento previdenziale di categoria ha una propria specificita' e autonomia e non puo' essere applicato in sede giudiziale in via analogica ad altra categoria. Pertanto, nel caso, il vuoto di disciplina che si creerebbe a seguito alla ipotizzata declaratoria di incostituzionalita' della norma impugnata (art. 21 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, denunciato nella parte in cui non detta i criteri da seguire per la determinazione dell'ammontare del contributo E.N.P.A.M. e, correlativamente, della liquidazione della pensione dei medici liberi professionisti, non dipendenti, iscritti all'Albo) non puo' essere colmato con il regime previdenziale apprestato per la categoria dei dottori commercialisti, come chiede la parte attrice del giudizio a quo (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21 D.C.P. St. 13 settembre 1946, n. 233, ratificato con l. 17 aprile 1956, n. 561, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost). - O. n. 238/1989.

Massima n. 14921

Spetta al legislatore, nella sua discrezionalita', porre le condizioni e le modalita' della erogazione di trattamenti previdenziali, onde nel giudizio di costituzionalita' non possono sindacarsi le scelte effettuate se non siano palesemente arbitrarie. Il che non e' nella specie, concernente denunciate carenze nell'ordinamento previdenziale dei medici liberi professionisti, riguardo al quale va anche comunque considerato che da parte dell'E.N.P.A.M. (deliberazione 17 dicembre 1988) sono in corso le opportune modifiche regolamentari le quali, tra l'altro, prevedono un sistema contributivo rapportato al reddito dell'assistito, e che, inoltre, in base all'art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, le pensioni erogate dalle Casse di previdenza per i liberi professionisti, ivi compresi i medici, non possono essere di importo inferiore a quello minimo a carico del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21 D.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, ratificato con l. 17 aprile 1956, n. 561, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.). - O. n. 238/1989.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse), ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561 (Ratifica, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, di decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente), in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Catania con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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