Corte costituzionale
Ordinanza n. 105/1990
Corte cost., ord. 2 marzo 1990, n. 105
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 105/1990
- Data di deposito
- 2 marzo 1990
- Data di decisione
- 21 febbraio 1990
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:105
Norme oggetto del giudizio
- art. 235, ultimo co., codice penale militare di pace
- art. 234, ultimo co., codice penale militare di pace
- art. 166, codice penale militare di pace
Parametri
Massime
Massima n. 15038
Questione gia' dichiarata inammissibile, in quanto implicante valutazioni discrezionali rimesse alla esclusiva competenza del legislatore, e successivamente manifestamente inammissibile. - S. nn. 490/1989 e 60/1990.
Massima n. 15039
Questione gia' dichiarata inammissibile (in quanto risolvibile solo con l'intervento del legislatore, peraltro gia' avviato). - S. n. 60/1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 234, ultimo comma, e 235, ultimo comma, del codice penale militare di pace, e dell'art. 166 del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova, con ordinanza 6 luglio 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 marzo 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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