Corte costituzionale
Sentenza n. 87/1989
Corte cost., sent. 3 marzo 1989, n. 87
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 87/1989
- Data di deposito
- 3 marzo 1989
- Data di decisione
- 22 febbraio 1989
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:87
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, comma 1, lett.O), legge n. 28 del 21 febbraio 1980
- art. 36, decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 11 luglio 1980
Parametri
Massime
Massima n. 12877
La L. 21 febbraio 1980 n. 28, nel delegare al Governo la determinazione del trattamento economico dei professori universitari, ne ha vincolato la discrezionalita', determinando in modo sufficiente principi, come l'articolazione in due fasce della docenza, e criteri direttivi, come quello dell'incentivazione della scelta del regime d'impegno a tempo pieno e quello della commisurazione dei trattamenti economici secondo le attribuzioni e i compiti. Principi e criteri direttivi che sono enunciati direttamente o con riferimento all'intero contesto della legge, richiamato dalla costruzione 'per relationem' delle disposizioni. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, primo comma, lett. o), L. 21 febbraio 1980 n. 28, sollevata, in riferimento all'art. 76 Cost., per asserita mancanza nella disposizione impugnata di un criterio direttivo per il Governo, ai fini della determinazione del trattamento economico delle due fasce di docenza universitaria). - cfr. S.n. 156/1987.
Massima n. 12878
Nel caso di potesta' legislativa delegata a fini di riordino o di riforma, un dato ordinamento preesistente, quando non sia espressamente escluso dal legislatore delegante, non puo' non funzionare come limite o criterio guida delle scelte discrezionali del Governo. Non e` pertanto censurabile ne' sotto il profilo della ragionevolezza ne' sotto quello del rispetto della delega il ricorso del Governo, al fine della individuazione di una base di calcolo su cui quantificare i trattamenti economici dei professori universitari, ad un dato non eludibile di riferimento quale e' quello della retribuzione del dirigente generale dello Stato di livello A, stante la tendenza legislativa alla equiparazione del trattamento economico apicale dei professori universitari a quello dei dirigenti generali. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 36, d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, per mancanza nella legge di delega di un criterio direttivo e per asserito uso da parte del Governo di un potere non attribuitogli dalla legge di delega).
Massima n. 12879
Non e' censurabile di irragionevolezza, ma rientra nella discrezionalita' del Governo, cosi' come diretta dal criterio, fornito dal legislatore delegante, della commisurazione del trattamento economico alle attribuzioni ed ai compiti delle due fasce di docenza, la differenziazione delle retribuzioni dei professori associati rispetto a quelle dei professori di prima fascia, le cui prestazioni sono qualitativamente non solo disomogenee 'quoad personam' (i professori di prima fascia essendo selezionati per la piena maturita' scientifica, quelli di seconda fascia per la idoneita' scientifica e didattica), ma anche diverse 'quoad rem' (essendo i professori di seconda fascia esclusi dalle funzioni riservate ai professori di prima fascia). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 36, D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., sollevata per asserito uso, da parte del Governo, di un potere non attribuitogli dalla legge di delega).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, lettera o), della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica), sollevata, in relazione all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), sollevata, con la medesima ordinanza, in relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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