Corte costituzionale

Sentenza n. 579/1989

Corte cost., sent. 22 dicembre 1989, n. 579

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
579/1989
Data di deposito
22 dicembre 1989
Data di decisione
13 dicembre 1989
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:579

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, tab. all., decreto-legge n. 66 del 2 marzo 1989
  • art. 2, tab. all., decreto-legge n. 66 del 2 marzo 1989
  • legge n. 144 del 24 aprile 1989
  • art. 3, tab. all., decreto-legge n. 66 del 2 marzo 1989
  • art. 5, tab. all., decreto-legge n. 66 del 2 marzo 1989
  • art. 1, tab. all., decreto-legge n. 66 del 2 marzo 1989
  • art. 6, tab. all., decreto-legge n. 66 del 2 marzo 1989

Parametri

Massime

Massima n. 15221

La questione di incostituzionalita' di norme relative all'I.C.I.A.P. (imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni) va dichiarata inammissibile in quanto artificiosamente formulata nel corso di un giudizio monitorio fra privati, nel quale non trovano applicazione le norme denunciate, ma quelle del codice civile. (Inammissibilita' della questione relativa agli artt. da 1 a 6 della tabella allegata al d.l. 2 marzo 1989 n. 66, conv. con modifiche nella legge 24 aprile 1989, n. 144, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.).

Massima n. 15222

Le norme attinenti alla istituzione ed alle modalita' di liquidazione e riscossione dell'I.C.I.A.P. (imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni) non trovano applicazione nel giudizio amministrativo di impugnazione delle deliberazioni comunali di determinazione della misura dell'imposta, onde in tale giudizio non puo' farsi questione di incostituzionalita' delle norme stesse. (Inammissibilita' della questione relativa agli artt. 1, 3, 4, 5 e 6 della tabella allegata al d.l. 2 marzo 1989 n. 66, come conv. in legge 24 aprile 1989 n. 144, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.).

Massima n. 15224

Non puo' il giudice amministrativo, dopo aver accolto l'istanza cautelare, sollevare, nella medesima camera di consiglio, questione di legittimita' costituzionale della norma attributiva alla p.a. del potere su cui si fonda l'atto impugnato, in quanto egli ha ormai esaurito la potesta' decisoria cautelare e non ha ancora potesta' di provvedere in ordine alla successiva fase di merito del giudizio pendente. (Inammissibilita', per irrilevanza, della questione concernente l'art. 2, della tabella allegata al d.l. 2 marzo 1989 n. 66, convertito con modifiche nella legge 24 aprile 1989 n. 144, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.). - cfr. S.n. 186/1976.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. da 1 a 6 e della tabella allegata al decreto legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale) convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dal Pretore di Bologna e dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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