Corte costituzionale
Sentenza n. 579/1989
Corte cost., sent. 22 dicembre 1989, n. 579
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 579/1989
- Data di deposito
- 22 dicembre 1989
- Data di decisione
- 13 dicembre 1989
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:579
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, tab. all., decreto-legge n. 66 del 2 marzo 1989
- art. 2, tab. all., decreto-legge n. 66 del 2 marzo 1989
- legge n. 144 del 24 aprile 1989
- art. 3, tab. all., decreto-legge n. 66 del 2 marzo 1989
- art. 5, tab. all., decreto-legge n. 66 del 2 marzo 1989
- art. 1, tab. all., decreto-legge n. 66 del 2 marzo 1989
- art. 6, tab. all., decreto-legge n. 66 del 2 marzo 1989
Parametri
Massime
Massima n. 15221
La questione di incostituzionalita' di norme relative all'I.C.I.A.P. (imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni) va dichiarata inammissibile in quanto artificiosamente formulata nel corso di un giudizio monitorio fra privati, nel quale non trovano applicazione le norme denunciate, ma quelle del codice civile. (Inammissibilita' della questione relativa agli artt. da 1 a 6 della tabella allegata al d.l. 2 marzo 1989 n. 66, conv. con modifiche nella legge 24 aprile 1989, n. 144, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.).
Massima n. 15222
Le norme attinenti alla istituzione ed alle modalita' di liquidazione e riscossione dell'I.C.I.A.P. (imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni) non trovano applicazione nel giudizio amministrativo di impugnazione delle deliberazioni comunali di determinazione della misura dell'imposta, onde in tale giudizio non puo' farsi questione di incostituzionalita' delle norme stesse. (Inammissibilita' della questione relativa agli artt. 1, 3, 4, 5 e 6 della tabella allegata al d.l. 2 marzo 1989 n. 66, come conv. in legge 24 aprile 1989 n. 144, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.).
Massima n. 15224
Non puo' il giudice amministrativo, dopo aver accolto l'istanza cautelare, sollevare, nella medesima camera di consiglio, questione di legittimita' costituzionale della norma attributiva alla p.a. del potere su cui si fonda l'atto impugnato, in quanto egli ha ormai esaurito la potesta' decisoria cautelare e non ha ancora potesta' di provvedere in ordine alla successiva fase di merito del giudizio pendente. (Inammissibilita', per irrilevanza, della questione concernente l'art. 2, della tabella allegata al d.l. 2 marzo 1989 n. 66, convertito con modifiche nella legge 24 aprile 1989 n. 144, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.). - cfr. S.n. 186/1976.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. da 1 a 6 e della tabella allegata al decreto legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale) convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dal Pretore di Bologna e dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, il 13 dicembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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