Corte costituzionale

Sentenza n. 575/1989

Corte cost., sent. 22 dicembre 1989, n. 575

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
575/1989
Data di deposito
22 dicembre 1989
Data di decisione
13 dicembre 1989
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:575

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, n.2, legge n. 1150 del 17 agosto 1942
  • art. 7, n.3, legge n. 1150 del 17 agosto 1942
  • art. 2, comma 1, legge n. 1187 del 19 novembre 1968
  • art. 7, n.4, legge n. 1150 del 17 agosto 1942
  • art. 40, legge n. 1150 del 17 agosto 1942

Parametri

Massime

Massima n. 15381

Nel giudizio amministrativo sono rilevanti le questioni di legittimita' costituzionale attinenti a leggi di cui il giudice 'a quo' debba fare diretta applicazione nell'esame delle censure contenute nei motivi del ricorso. (Nella specie, la Corte ha ritenuto ammissibile la questione concernente il potere della p.a. di reiterare, senza corrispettivo, il vincolo urbanistico scaduto, anche se il ricorso prospettava soltanto vizi attinenti al cattivo esercizio del potere e non all'incostituzionalita' di esso). - S.n. 38/1969; O.n. 780/1988.

Massima n. 15382

La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, nn. 2, 3 e 4, e dell'art. 40, L. 17 agosto 1942 n. 1150, nonche' dell'art. 2, comma primo, L. 19 novembre 1968 n. 1187, nella parte in cui consentono alla p.a. di reiterare, senza indennizzo, il vincolo urbanistico di natura espropriativa su un bene determinato, non esige, neppure in astratto, una pronuncia comportante l'individuazione di nuove regole sostanziali e procedurali, ne' dunque postula scelte discrezionali di spettanza del legislatore.

Massima n. 15383

La possibilita' consentita alla p.a di reiterare - per effettive e motivate esigenze - il vincolo urbanistico su un bene individuato, e' costituzionalmente legittima a condizione che non sia escluso l'indennizzo nel caso in cui il vincolo assuma il carattere dell'indeterminatezza temporale, e tale esclusione non e' contenuta nella legge n. 1187 del 1968. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 42, comma terzo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, nn. 2, 3 e 4, e dell'art. 40, L. 17 agosto 1942 n. 1150, nonche' dell'art. 2, comma primo, L. 19 novembre 1968 n. 1187, nella parte in cui consentono la reiterazione del vincolo senza la corresponsione di indennizzo). - S.n. 6/1966, 55/1968, 82/1982, 92/1982.

Massima n. 15384

Nel giudizio amministrativo proposto avverso la reiterazione di un vincolo urbanistico scaduto, e' irrilevante la censura di incostituzionalita' concernente l'ipotesi in cui, scaduto il vincolo, la p.a. non sia intervenuta con altro provvedimento; e comunque il giudice amministrativo e' carente di giurisdizione sul problema della spettanza dell'indennizzo e su quello relativo alle altre conseguenze di carattere patrimoniale pregiudizievoli per il proprietario a causa del protrarsi indeterminato dell'inerzia della p.a. (Inammissibilita' della questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e relativa all'art. 7, nn. 2, 3 e 4, ed all'art. 40, L. 17 agosto 1942 n. 1150, nonche' all'art. 2, comma primo, L. 19 novembre 1968 n. 1187).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, nn. 2, 3 e 4, e 40 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e 2, primo comma, della legge 19 novembre 1968, n. 1187 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), sollevata, in riferimento all' art. 42, terzo comma, della Costituzione, dal TAR della Lombardia con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, nn. 2, 3 e 4, e 40 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e 2, primo comma, della legge 19 novembre 1968, n. 1187 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica del 17 agosto 1942, n. 1150) sollevata, in riferimento all'art. 3, della Costituzione, dal TAR della Lombardia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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