Corte costituzionale
Sentenza n. 571/1989
Corte cost., sent. 22 dicembre 1989, n. 571
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 571/1989
- Data di deposito
- 22 dicembre 1989
- Data di decisione
- 13 dicembre 1989
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:571
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, n. 3, decreto del Presidente della Regione siciliana n. 3 del 20 agosto 1960
Parametri
Massime
Massima n. 15591
L'elettorato passivo e' diritto politico fondamentale riconosciuto e garantito a tutti i cittadini in condizioni di uguaglianza dall'art. 51 Cost. e riconducibile nell'ambito dei diritti inviolabili di cui all'art. 2 della Costituzione stessa, onde la Regione siciliana - che gode in materia di potesta' legislativa primaria - puo' introdurre deroghe alla normativa vigente in tutto il territorio dello Stato soltanto in relazione a situazioni peculiari della Regione, e in ogni caso per motivi adeguati e ragionevoli finalizzati alla tutela di un interesse generale. - S. nn. 108/1969, 45/1977, 171/1984, 162/1985, 130/1987, 432/1987, 235/1988, 1062/1988.
Massima n. 15592
In assenza di particolari ragioni giustificatrici, non puo' la legislazione regionale siciliana introdurre una limitazione dell'elettorato passivo non prevista dalla legislazione statale. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3 e 51 Cost. - l'art. 5 n. 3 del D.Pr.Reg. Sic. 20 agosto 1960 n. 3, nella parte in cui prevede l'ineleggibilita' a consiglieri comunali di coloro che ricevono uno stipendio o salario da enti, istituti o aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o sovvenzionati dal Comune i quali non abbiano funzioni di rappresentanza o poteri di organizzazione o coordinamento del personale; ovvero, se dipendenti di una u.s.l., non facciano parte dell'ufficio di direzione o non siano coordinatori dello stesso. (Restando cosi' assorbito l'ulteriore profilo prospettato dai giudici rimettenti).
Massima n. 15593
Il ruolo e la funzione degli amministratori di enti, istituti o aziende dipendenti o vigilati o sovvenzionati dal Comune, sono diversi da quelli di chi - anche se in posizione dirigenziale - dai medesimi enti dipende, sicche' non e' censurabile per disparita' di trattamento la norma siciliana che dispone l'ineleggibilita' dei primi a consigliere comunale anziche' l'incompatibilita' con la carica; ne' l'ineleggibilita' dell'amministratore viola l'art. 51 Cost., non essendo irragionevole la preoccupazione che egli possa, per la sua carica, influenzare la scelta dell'elettore: fermo restando che, in base ad un criterio generale, l'ineleggibilita' vien meno in caso di cessazione dalla carica prima della presentazione delle candidature. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 5 n. 3 del D.Pr.Reg.Sic. 20 agosto 1960 n. 3). - v. anche S. n. 45/1977.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 n. 3 del Decreto Pres. Reg. sic. 20 agosto 1960, n. 3 (Approvazione del Testo unico delle leggi per l'elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana) nella parte in cui prevede l'ineleggibilità a consiglieri comunali di coloro che ricevono uno stipendio o salario da enti, istituti o aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o sovvenzionati dal Comune i quali non abbiano funzioni di rappresentanza o poteri di organizzazione o coordinamento del personale; ovvero, se dipendenti di una u.s.l., non facciano parte dell'ufficio di direzione, o non siano coordinatori dello stesso;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 5 n. 3 del D.P.R.S. 20 agosto 1960, n. 3, nella parte concernente gli amministratori degli enti indicati sub 1), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dal Tribunale di Catania con le ordinanze iscritte ai nn. 363 e 364 del reg. ord. 1989, di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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