Corte costituzionale

Sentenza n. 571/1989

Corte cost., sent. 22 dicembre 1989, n. 571

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
571/1989
Data di deposito
22 dicembre 1989
Data di decisione
13 dicembre 1989
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:571

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, n. 3, decreto del Presidente della Regione siciliana n. 3 del 20 agosto 1960

Parametri

Massime

Massima n. 15591

L'elettorato passivo e' diritto politico fondamentale riconosciuto e garantito a tutti i cittadini in condizioni di uguaglianza dall'art. 51 Cost. e riconducibile nell'ambito dei diritti inviolabili di cui all'art. 2 della Costituzione stessa, onde la Regione siciliana - che gode in materia di potesta' legislativa primaria - puo' introdurre deroghe alla normativa vigente in tutto il territorio dello Stato soltanto in relazione a situazioni peculiari della Regione, e in ogni caso per motivi adeguati e ragionevoli finalizzati alla tutela di un interesse generale. - S. nn. 108/1969, 45/1977, 171/1984, 162/1985, 130/1987, 432/1987, 235/1988, 1062/1988.

Massima n. 15592

In assenza di particolari ragioni giustificatrici, non puo' la legislazione regionale siciliana introdurre una limitazione dell'elettorato passivo non prevista dalla legislazione statale. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3 e 51 Cost. - l'art. 5 n. 3 del D.Pr.Reg. Sic. 20 agosto 1960 n. 3, nella parte in cui prevede l'ineleggibilita' a consiglieri comunali di coloro che ricevono uno stipendio o salario da enti, istituti o aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o sovvenzionati dal Comune i quali non abbiano funzioni di rappresentanza o poteri di organizzazione o coordinamento del personale; ovvero, se dipendenti di una u.s.l., non facciano parte dell'ufficio di direzione o non siano coordinatori dello stesso. (Restando cosi' assorbito l'ulteriore profilo prospettato dai giudici rimettenti).

Massima n. 15593

Il ruolo e la funzione degli amministratori di enti, istituti o aziende dipendenti o vigilati o sovvenzionati dal Comune, sono diversi da quelli di chi - anche se in posizione dirigenziale - dai medesimi enti dipende, sicche' non e' censurabile per disparita' di trattamento la norma siciliana che dispone l'ineleggibilita' dei primi a consigliere comunale anziche' l'incompatibilita' con la carica; ne' l'ineleggibilita' dell'amministratore viola l'art. 51 Cost., non essendo irragionevole la preoccupazione che egli possa, per la sua carica, influenzare la scelta dell'elettore: fermo restando che, in base ad un criterio generale, l'ineleggibilita' vien meno in caso di cessazione dalla carica prima della presentazione delle candidature. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 5 n. 3 del D.Pr.Reg.Sic. 20 agosto 1960 n. 3). - v. anche S. n. 45/1977.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 n. 3 del Decreto Pres. Reg. sic. 20 agosto 1960, n. 3 (Approvazione del Testo unico delle leggi per l'elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana) nella parte in cui prevede l'ineleggibilità a consiglieri comunali di coloro che ricevono uno stipendio o salario da enti, istituti o aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o sovvenzionati dal Comune i quali non abbiano funzioni di rappresentanza o poteri di organizzazione o coordinamento del personale; ovvero, se dipendenti di una u.s.l., non facciano parte dell'ufficio di direzione, o non siano coordinatori dello stesso;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 5 n. 3 del D.P.R.S. 20 agosto 1960, n. 3, nella parte concernente gli amministratori degli enti indicati sub 1), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dal Tribunale di Catania con le ordinanze iscritte ai nn. 363 e 364 del reg. ord. 1989, di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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