Corte costituzionale
Sentenza n. 569/1989
Corte cost., sent. 22 dicembre 1989, n. 569
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 569/1989
- Data di deposito
- 22 dicembre 1989
- Data di decisione
- 13 dicembre 1989
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:569
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, legge n. 663 del 10 ottobre 1986
- art. 47, comma 3, legge n. 354 del 26 luglio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 15010
A seguito delle intervenute modifiche legislative dell'istituto, il solo elemento significativo per l'affidamento in prova al servizio sociale dei condannati a pena detentiva fino a tre anni e' l'osservazione del comportamento del reo ai fini della prognosi di idoneita' alla rieducazione: osservazione che, secondo la legge, puo' utilmente avvenire tanto durante l'espiazione carceraria della pena quanto in liberta'. Non e', dunque, necessario che il condannato non detenuto abbia subito almeno un giorno di custodia cautelare: tale ulteriore condizione essendo non solo priva di razionalita' intrinseca - in quanto non collegata al ravvedimento - ma anche discriminatoria, in quanto finisce con l'escludere dal beneficio proprio l'autore dei reati meno gravi, cui non si applica la custodia cautelare. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3 e 27 comma terzo, Cost. - l'art. 47, comma terzo, L. 26 luglio 1975 n. 354, come modificato dall'art. 11, L. 10 ottobre 1986 n. 663, nella parte in cui non prevede che, anche indipendentemente dalla detenzione per espiazione di pena o per custodia cautelare, il condannato possa essere ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale se, in presenza delle altre condizioni, abbia serbato un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al precedente comma 2 dello stesso articolo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art.47, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), così come modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986 n. 663, nella parte in cui non prevede che, anche indipendentemente dalla detenzione per espiazione di pena o per custodia cautelare, il condannato possa essere ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale se, in presenza delle altre condizioni, abbia serbato un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al precedente comma 2 dello stesso articolo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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