Corte costituzionale

Sentenza n. 569/1989

Corte cost., sent. 22 dicembre 1989, n. 569

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
569/1989
Data di deposito
22 dicembre 1989
Data di decisione
13 dicembre 1989
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:569

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, legge n. 663 del 10 ottobre 1986
  • art. 47, comma 3, legge n. 354 del 26 luglio 1975

Parametri

Massime

Massima n. 15010

A seguito delle intervenute modifiche legislative dell'istituto, il solo elemento significativo per l'affidamento in prova al servizio sociale dei condannati a pena detentiva fino a tre anni e' l'osservazione del comportamento del reo ai fini della prognosi di idoneita' alla rieducazione: osservazione che, secondo la legge, puo' utilmente avvenire tanto durante l'espiazione carceraria della pena quanto in liberta'. Non e', dunque, necessario che il condannato non detenuto abbia subito almeno un giorno di custodia cautelare: tale ulteriore condizione essendo non solo priva di razionalita' intrinseca - in quanto non collegata al ravvedimento - ma anche discriminatoria, in quanto finisce con l'escludere dal beneficio proprio l'autore dei reati meno gravi, cui non si applica la custodia cautelare. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3 e 27 comma terzo, Cost. - l'art. 47, comma terzo, L. 26 luglio 1975 n. 354, come modificato dall'art. 11, L. 10 ottobre 1986 n. 663, nella parte in cui non prevede che, anche indipendentemente dalla detenzione per espiazione di pena o per custodia cautelare, il condannato possa essere ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale se, in presenza delle altre condizioni, abbia serbato un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al precedente comma 2 dello stesso articolo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art.47, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), così come modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986 n. 663, nella parte in cui non prevede che, anche indipendentemente dalla detenzione per espiazione di pena o per custodia cautelare, il condannato possa essere ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale se, in presenza delle altre condizioni, abbia serbato un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al precedente comma 2 dello stesso articolo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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