Corte costituzionale

Sentenza n. 568/1989

Corte cost., sent. 22 dicembre 1989, n. 568

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
568/1989
Data di deposito
22 dicembre 1989
Data di decisione
13 dicembre 1989
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:568

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, comma 5, legge n. 1338 del 12 agosto 1962
  • art. 13, comma 4, legge n. 1338 del 12 agosto 1962

Parametri

Massime

Massima n. 15463

E' violato l'art. 24 Cost. quando sia imposto un onere tale o vengono prescelte modalita' tali da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio, da parte di qualunque interessato, del diritto.

Massima n. 15464

Il riconoscimento del diritto del lavoratore ad una rendita vitalizia nel caso in cui - per mancato versamento ed intervenuta prescrizione dei contributi - rimanga privo di pensione, non puo' essere frustrato da un regime probatorio cosi' difficoltoso da farlo divenire inattuabile, risultando altrimenti violato l'art. 24 Cost.. Pertanto, l'esistenza del rapporto di lavoro - pur dovendo essere provata per iscritto, onde evitare possibili collusioni ai danni dell'INPS - non deve necessariamente risultare da documento di data certa, trovando applicazione il comma terzo dell'art. 2704 cod.civ.; mentre la durata e la retribuzione, essendo semplici modalita' del rapporto, possono essere provate anche con mezzi diversi dallo scritto. Consegue che e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 24 e 38 Cost. - l'art. 13, commi quarto e quinto, L. 12 agosto 1962 n. 1338, nella parte in cui, salva la necessita' della prova scritta sulla esistenza del rapporto di lavoro da fornirsi dal lavoratore, non consente di provare altrimenti la durata del rapporto stesso e l'ammontare della retribuzione. - v. S.n. 26/1984.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riunisce i ricorsi;

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 13, quarto e quinto comma, legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento di pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti), nella parte in cui, salva la necessità della prova scritta sulla esistenza del rapporto di lavoro da fornirsi dal lavoratore, non consente di provare altrimenti la durata del rapporto stesso e l'ammontare della retribuzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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