Corte costituzionale
Sentenza n. 568/1989
Corte cost., sent. 22 dicembre 1989, n. 568
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 568/1989
- Data di deposito
- 22 dicembre 1989
- Data di decisione
- 13 dicembre 1989
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:568
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 5, legge n. 1338 del 12 agosto 1962
- art. 13, comma 4, legge n. 1338 del 12 agosto 1962
Parametri
Massime
Massima n. 15463
E' violato l'art. 24 Cost. quando sia imposto un onere tale o vengono prescelte modalita' tali da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio, da parte di qualunque interessato, del diritto.
Massima n. 15464
Il riconoscimento del diritto del lavoratore ad una rendita vitalizia nel caso in cui - per mancato versamento ed intervenuta prescrizione dei contributi - rimanga privo di pensione, non puo' essere frustrato da un regime probatorio cosi' difficoltoso da farlo divenire inattuabile, risultando altrimenti violato l'art. 24 Cost.. Pertanto, l'esistenza del rapporto di lavoro - pur dovendo essere provata per iscritto, onde evitare possibili collusioni ai danni dell'INPS - non deve necessariamente risultare da documento di data certa, trovando applicazione il comma terzo dell'art. 2704 cod.civ.; mentre la durata e la retribuzione, essendo semplici modalita' del rapporto, possono essere provate anche con mezzi diversi dallo scritto. Consegue che e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 24 e 38 Cost. - l'art. 13, commi quarto e quinto, L. 12 agosto 1962 n. 1338, nella parte in cui, salva la necessita' della prova scritta sulla esistenza del rapporto di lavoro da fornirsi dal lavoratore, non consente di provare altrimenti la durata del rapporto stesso e l'ammontare della retribuzione. - v. S.n. 26/1984.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riunisce i ricorsi;
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 13, quarto e quinto comma, legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento di pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti), nella parte in cui, salva la necessità della prova scritta sulla esistenza del rapporto di lavoro da fornirsi dal lavoratore, non consente di provare altrimenti la durata del rapporto stesso e l'ammontare della retribuzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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