Corte costituzionale

Sentenza n. 567/1989

Corte cost., sent. 22 dicembre 1989, n. 567

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
567/1989
Data di deposito
22 dicembre 1989
Data di decisione
13 dicembre 1989
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:567

Norme oggetto del giudizio

  • art. 59, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
  • art. 1, decreto-legge n. 26 del 30 gennaio 1979
  • legge n. 95 del 3 aprile 1979
  • art. 55, comma 1, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
  • art. 54, comma 3, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942

Parametri

Massime

Massima n. 15083

Nei confronti dei creditori, gli effetti dell'amministrazione strordinaria della grande impresa in crisi sono gli stessi della liquidazione coatta amministrativa e del fallimento, sicche' anche nella prima procedura concorsuale i crediti di lavoro devono beneficiare del trattamento ad essi assicurato - per effetto di precedenti decisioni di incostituzionalita' - nelle seconde. E' pertanto costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost., l'art. 59, r.d. 16 marzo 1942 n. 267, in relazione all'art. 1, d.l. 30 gennaio 1979 n. 26, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979 n. 95, nella parte in cui non prevede la rivalutazione dei crediti di lavoro con riguardo al periodo successivo al decreto ministeriale con cui si dispone la procedura di amministrazione straordinaria fino al momento in cui la verifica del passivo diviene definitiva. - S. nn. 300/1986, 204/1989.

Massima n. 15088

Nei confronti dei creditori, gli effetti dell'amministrazione straordinaria della grande impresa in crisi sono gli stessi della liquidazione coatta amministrativa e del fallimento, sicche' anche nella prima procedura concorsuale i crediti di lavoro devono beneficiare del trattamento ad essi assicurato - per effetto di precedenti decisioni di incostituzionalita' - nelle seconde. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi - per contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost. - gli artt. 54, comma terzo e 55, comma primo, r.d. 16 marzo 1942 n. 267, in relazione all'art. 1, d.l. 30 gennaio 1979 n. 26, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979 n. 95, nella parte in cui non estendono la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati da lavoro nella procedura di amministrazione straordinaria. - S. nn. 300/1986, 204 e 408/1989; O. n. 228/1989.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:

a) la illegittimità costituzionale dell'art. 59 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), in relazione all'art. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, nella parte in cui non prevede la rivalutazione dei crediti di lavoro con riguardo al periodo successivo al decreto ministeriale con cui si dispone la procedura di amministrazione straordinaria fino al momento in cui la verifica del passivo diviene definitiva;

b) la illegittimità costituzionale degli art. 54, terzo comma, e 55, primo comma, del regio decreto n. 267 del 1942, in relazione all'art. 1 del decreto-legge n. 26 del 1979, convertito, con modificazioni, nella legge n. 95 del 1979, nella parte in cui non estendono la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati da lavoro nella procedura di amministrazione straordinaria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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