Corte costituzionale

Sentenza n. 566/1989

Corte cost., sent. 22 dicembre 1989, n. 566

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
566/1989
Data di deposito
22 dicembre 1989
Data di decisione
13 dicembre 1989
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:566

Norme oggetto del giudizio

  • art. 99, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973
  • art. 92, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 14939

La situazione giuridica del pubblico dipendente in servizio attivo, che sia chiamato ad assumere incarichi per i quali siano previste particolari forme retributive, distinte dallo stipendio, non e' comparabile con quella del pubblico dipendente in quiescenza, il quale svolga una nuova attivita' lavorativa dopo il collocamento in pensione, stante la completa differenza dei rispettivi 'status' determinata dal carattere di esclusivita' della prestazione lavorativa del primo. Non e', pertanto, censurabile, sotto il profilo dell'art. 3 Cost., il diverso trattamento derivante dall'art. 99, comma quinto, d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, che - nel caso in cui il pensionato statale presti lavoro retribuito in favore dello Stato o enti pubblici - prevede la sospensione della corresponsione dell'indennita' integrativa speciale compresa nel trattamento pensionistico.

Massima n. 14940

La sospensione della corresponsione dell'indennita' integrativa speciale ai pensionati pubblici che prestino opera in favore dello Stato o di altri enti pubblici (art. 99, comma quinto, d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092) corrisponde alla scelta, di per se' non censurabile, di scoraggiare, pur senza inibirlo, l'accesso ai pubblici impieghi da parte dei suddetti pensionati; e' pertanto priva di fondamento la prospettata violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo del diverso trattamento degli stessi pensionati allorche' prestino il proprio lavoro in favore di privati.

Massima n. 14941

La riduzione del trattamento pensionistico in caso di concorso con altra prestazione retribuita, non e' di per se' illegittima, ma lo diviene se la decurtazione non sia correlata ad una misura minma di retribuzione per la nuova attivita' esplicata. Pertanto, l'art. 99, comma quinto, d.P.R. 29 dicembre 1973, n, 1092 - prevedendo la sospensione della corresponsione dell'indennita' integrativa speciale nei confronti dei titolari di pensione che prestino opera in favore dello Stato e degli altri enti pubblici senza stabilire il limite dell'emolumento per la nuova attivita', al di sotto del quale deve ritenersi ammissibile il cumulo integrale fra trattamento pensionistico e retribuzione - va dichiarato costituzionalmente illegittimo per contrasto con l'art. 36, comma primo, Cost. (essendo la fissazione del suddetto limite di competenza del legislatore, al cui intervento e' rimessa la riformulazione della norma). - V. S. nn. 275/1976, 155/1969 e 105/1963.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 99, quinto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze