Corte costituzionale
Sentenza n. 566/1989
Corte cost., sent. 22 dicembre 1989, n. 566
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 566/1989
- Data di deposito
- 22 dicembre 1989
- Data di decisione
- 13 dicembre 1989
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:566
Norme oggetto del giudizio
- art. 99, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973
- art. 92, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 14939
La situazione giuridica del pubblico dipendente in servizio attivo, che sia chiamato ad assumere incarichi per i quali siano previste particolari forme retributive, distinte dallo stipendio, non e' comparabile con quella del pubblico dipendente in quiescenza, il quale svolga una nuova attivita' lavorativa dopo il collocamento in pensione, stante la completa differenza dei rispettivi 'status' determinata dal carattere di esclusivita' della prestazione lavorativa del primo. Non e', pertanto, censurabile, sotto il profilo dell'art. 3 Cost., il diverso trattamento derivante dall'art. 99, comma quinto, d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, che - nel caso in cui il pensionato statale presti lavoro retribuito in favore dello Stato o enti pubblici - prevede la sospensione della corresponsione dell'indennita' integrativa speciale compresa nel trattamento pensionistico.
Massima n. 14940
La sospensione della corresponsione dell'indennita' integrativa speciale ai pensionati pubblici che prestino opera in favore dello Stato o di altri enti pubblici (art. 99, comma quinto, d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092) corrisponde alla scelta, di per se' non censurabile, di scoraggiare, pur senza inibirlo, l'accesso ai pubblici impieghi da parte dei suddetti pensionati; e' pertanto priva di fondamento la prospettata violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo del diverso trattamento degli stessi pensionati allorche' prestino il proprio lavoro in favore di privati.
Massima n. 14941
La riduzione del trattamento pensionistico in caso di concorso con altra prestazione retribuita, non e' di per se' illegittima, ma lo diviene se la decurtazione non sia correlata ad una misura minma di retribuzione per la nuova attivita' esplicata. Pertanto, l'art. 99, comma quinto, d.P.R. 29 dicembre 1973, n, 1092 - prevedendo la sospensione della corresponsione dell'indennita' integrativa speciale nei confronti dei titolari di pensione che prestino opera in favore dello Stato e degli altri enti pubblici senza stabilire il limite dell'emolumento per la nuova attivita', al di sotto del quale deve ritenersi ammissibile il cumulo integrale fra trattamento pensionistico e retribuzione - va dichiarato costituzionalmente illegittimo per contrasto con l'art. 36, comma primo, Cost. (essendo la fissazione del suddetto limite di competenza del legislatore, al cui intervento e' rimessa la riformulazione della norma). - V. S. nn. 275/1976, 155/1969 e 105/1963.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 99, quinto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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