Corte costituzionale
Sentenza n. 561/1989
Corte cost., sent. 20 dicembre 1989, n. 561
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 561/1989
- Data di deposito
- 20 dicembre 1989
- Data di decisione
- 12 dicembre 1989
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:561
Norme oggetto del giudizio
- delibera legislativa Regione Marche n. 178 del 18 luglio 1989
- delibera legislativa Regione Umbria del 24 luglio 1989
- art. 1, delibera legislativa Regione Marche n. 178 del 18 luglio 1989
- art. 2, delibera legislativa Regione Marche n. 178 del 18 luglio 1989
- art. 2, delibera legislativa Regione Umbria del 24 luglio 1989
Parametri
- art. 117, Costituzione
- decreto legge n. 77 del 4 marzo 1989
- legge n. 160 del 5 maggio 1989
- art. 127, Costituzione
Massime
Massima n. 15408
Allorquando una legge regionale sia impugnata per contrasto con i principi desumibili da una normativa statale preesistente, la questione va risolta in sede di giudizio di legittimita' costituzionale, poiche' non e' configurabile, in tal caso, l'abrogazione della legge regionale, abrogazione prevista - ai sensi dell'art. 10 legge n. 62 del 1953 - soltanto in ipotesi di modificazione sopravvenuta della legislazione statale di principio. (Nella specie e' stata respinta l'eccezione di inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale della legge Regione Marche riapprovata il 18 luglio 1989 ed impugnata per contrarieta' ai principi fondamentali stabiliti con il d.l 4-3-1989, n. 77, convertito nella legge 5 maggio 1989, n. 160). (punto 2 diritto).
Massima n. 15409
La legge della Regione Umbria riapprovata il 24 luglio 1989 non e' configurabile come legge "nuova", in quanto il Consiglio regionale in sede di riapprovazione, ha modificato soltanto la norma incisa dal rinvio governativo e non altre norme diverse da questa; pertanto - conformemente all'indirizzo della giurisprudenza costituzionale in argomento - il Governo ha esattamente proceduto ad impugnare, e non gia' a rinviare nuovamente, la predetta legge regionale. (punto 2 diritto). - cfr. Sent. nn. 158 del 1988 e 79 del 1989.
Massima n. 15411
Nei ricorsi proposti in via principale avverso le leggi delle Regioni Marche e Umbria (riapprovate il 18 e il 24 luglio 1989) non si ravvisa la mancata corrispondenza tra motivi del rinvio e motivi dell'impugnazione, sia perche', in un caso, il riferimento nel ricorso alla legge statale e' solo argomento per sostenere l'incostituzionalita' della normativa regionale impugnata e non costituisce autonomo motivo di impugnazione, sia perche' dai motivi di rinvio di entrambe le leggi appar chiaro l'intento di dedurre la violazione di principi della legislazione statale diretti al contenimento della spesa pubblica. (punto 2 diritto)
Massima n. 15418
La disciplina in materia di contributi ai trasporti pubblici locali, adottata dalle Regioni Marche ed Umbria, non contrasta con la legislazione statale, sopravvenuta alla legge-quadro n. 151 del 1981, risultante dal decreto legge n. 77 del 1989, in quanto - indipendentemente dalla attuale operativita' del principio desumibile dal predetto decreto legge - la finalita' in esso enunciata, del risanamento dei bilanci delle aziende di trasporto locali, certamente non e' compromessa dalle discipline regionali impugnate, le quali, anzi, sono dirette a realizzare o riduzione dei costi o economie per le aziende in questione. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Marche riapprovata il 18 luglio 1989 e dell'art. 2 della legge della Regione Umbria riapprovata il 24 luglio 1989). (punti 3-5 diritto).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117 e 127 della Costituzione, degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Marche n. 178, riapprovata il 18 luglio 1989 (Modificazione ed integrazione della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 39 "Contributi di esercizio e di investimento ai sensi della legge n. 151 del 1981 sui trasporti pubblici locali"), e, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dell'art. 2 della legge della Regione Umbria, riapprovata il 24 luglio 1989 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 4, riguardante determinazione dei costi e dei ricavi dei servizi di trasporto pubblico di interesse regionale), sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con i ricorsi in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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