Corte costituzionale
Sentenza n. 558/1989
Corte cost., sent. 20 dicembre 1989, n. 558
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 558/1989
- Data di deposito
- 20 dicembre 1989
- Data di decisione
- 12 dicembre 1989
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:558
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 14851
Attesa l'efficacia di cosa giudicata sostanziale della convalida di sfratto o di licenza per finita locazione, risulta all'evidenza irrazionale e compulsivo dei diritti delle parti escludere, nei confronti di detti provvedimenti, la possibilita' di emendare lo sbaglio determinato da erronea percezione dei documenti versati in causa. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. - l'art. 395, prima parte e numero 4, cod.proc.civ., nella parte in cui non prevede la revocazione per errore di fatto avverso i provvedimenti di convalida di sfratto o licenza per finita locazione emessi in assenza o per mancata opposizione dell'intimato. - sulla convalida di sfratto o di licenza per finita locazione, S.nn. 237/1985, 167/1984, 185/1980, 171/1974, 94/1973, 89/1972; sulla revocazione per errore di fatto, S.n. 17/1986.
Massima n. 14857
In conseguenza della precedente dichiarazione di incostituzionalita' relativa al caso, del tutto assimilabile, di convalida di sfratto emessa in assenza o per mancata opposizione dell'intimato, va dichiarato costituzionalmente illegittimo - ai sensi dell'art. 27, L. 11 marzo 1953 n. 87 - l'art. 395, prima parte e numero 4, cod.proc.civ., la' dove non prevede la revocazione per errore di fatto per i provvedimenti di convalida di sfratto per morosita' resi sui medesimi presupposti. - v. massima precedente.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 395, prima parte e numero 4, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede la revocazione per errore di fatto avverso i provvedimenti di convalida di sfratto o licenza per finita locazione emessi in assenza o per mancata opposizione dell'intimato;
Dichiara - ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimità costituzionale dell'art. 395, prima parte e numero 4, del codice di procedura civile, là dove non prevede la revocazione per errore di fatto per i provvedimenti di convalida di sfratto per morosità resi sui medesimi presupposti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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