Corte costituzionale

Sentenza n. 558/1989

Corte cost., sent. 20 dicembre 1989, n. 558

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
558/1989
Data di deposito
20 dicembre 1989
Data di decisione
12 dicembre 1989
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:558

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 14851

Attesa l'efficacia di cosa giudicata sostanziale della convalida di sfratto o di licenza per finita locazione, risulta all'evidenza irrazionale e compulsivo dei diritti delle parti escludere, nei confronti di detti provvedimenti, la possibilita' di emendare lo sbaglio determinato da erronea percezione dei documenti versati in causa. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. - l'art. 395, prima parte e numero 4, cod.proc.civ., nella parte in cui non prevede la revocazione per errore di fatto avverso i provvedimenti di convalida di sfratto o licenza per finita locazione emessi in assenza o per mancata opposizione dell'intimato. - sulla convalida di sfratto o di licenza per finita locazione, S.nn. 237/1985, 167/1984, 185/1980, 171/1974, 94/1973, 89/1972; sulla revocazione per errore di fatto, S.n. 17/1986.

Massima n. 14857

In conseguenza della precedente dichiarazione di incostituzionalita' relativa al caso, del tutto assimilabile, di convalida di sfratto emessa in assenza o per mancata opposizione dell'intimato, va dichiarato costituzionalmente illegittimo - ai sensi dell'art. 27, L. 11 marzo 1953 n. 87 - l'art. 395, prima parte e numero 4, cod.proc.civ., la' dove non prevede la revocazione per errore di fatto per i provvedimenti di convalida di sfratto per morosita' resi sui medesimi presupposti. - v. massima precedente.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 395, prima parte e numero 4, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede la revocazione per errore di fatto avverso i provvedimenti di convalida di sfratto o licenza per finita locazione emessi in assenza o per mancata opposizione dell'intimato;

Dichiara - ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimità costituzionale dell'art. 395, prima parte e numero 4, del codice di procedura civile, là dove non prevede la revocazione per errore di fatto per i provvedimenti di convalida di sfratto per morosità resi sui medesimi presupposti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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