Corte costituzionale

Sentenza n. 549/1989

Corte cost., sent. 14 dicembre 1989, n. 549

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
549/1989
Data di deposito
14 dicembre 1989
Data di decisione
30 novembre 1989
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:549

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 615 del 14 agosto 1982

Parametri

Massime

Massima n. 15395

Va disattesa l'eccezione di inammissibilita' (dell'Avvocatura dello Stato) in ordine alla questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti della L. 14 agosto 1982, n. 615, non solamente per aver il giudice rimettente chiaramente individuato nella retrocessione parziale l'ipotesi normativa, sulla quale si svolge il giudizio 'a quo', ma anche perche' la legge, della cui legittimita' si dubita, pone un effettivo impedimento alla retrocessione e non e', quindi, senza influenza sulla decisione relativa alla domanda di retrocessione, della quale e' investito lo stesso giudice. (punto 2 diritto)

Massima n. 15399

La legge 14 agosto 1982 n. 615, disponendo la vendita a trattativa privata, in favore del Comune di Acquedolci, di terreni gia' espropriati ma non integralmente utilizzati per l'originaria destinazione - riassetto del Comune di San Fratello - e impedendo, conseguentemente, la retrocessione dei beni, non e' incorsa nella violazione del principio di eguaglianza per aver trattato in modo deteriore, rispetto ad ogni altro cittadino, i soggetti espropriati; essa ha, infatti, inteso provvedere, con criteri di razionalita' e di equita', ad una situazione caratterizzata da aspetti del tutto particolari, determinati da comportamenti pubblici e da azioni di privati, che avevano inciso sui beni destinati alle finalita' perseguite con l'esproprio, ed, in tal modo, ha consentito la consolidazione giuridica di situazioni con una consistenza di fatto tale da prospettarsi difficilmente riversibile. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale della legge 14 agosto 1982, n. 615) (punti 3-4 diritto).

Massima n. 15402

La legge n. 615 del 1982, la quale recando sanatoria delle complesse situazioni consolidatesi nel tempo ha, tra l'altro, dato una destinazione a fini di pubblica utilita' a parte dei suoli espropriati (originariamente) per il riassetto dell'abitato del Comune di San Fratello, ma non integralmente utilizzati a tale scopo, non compromette la tutela giurisdizionale dei soggetti espropriati, poiche' una volta intervenuta l'espropriazione dei beni e corrisposto l'indennizzo, non sono configurabili posizioni, a rilevanza economica, riferibili all'espropriato. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale della legge 14.8.1982, n. 615). (punto 4 diritto). - S.nn. 245 del 1987, 41 del 1959, 3 del 1958.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 14 agosto 1982, n. 615 (Norme per la vendita a trattativa privata in favore del Comune di Acquedolci (Messina) del compendio espropriato in esecuzione delle leggi 9 luglio 1922, n. 1045, e 21 marzo 1929, n. 473), in riferimento agli artt. 3 e 113 della Costituzione, sollevata dalla Corte di appello di Messina con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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