Corte costituzionale
Sentenza n. 549/1989
Corte cost., sent. 14 dicembre 1989, n. 549
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 549/1989
- Data di deposito
- 14 dicembre 1989
- Data di decisione
- 30 novembre 1989
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:549
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 615 del 14 agosto 1982
Parametri
Massime
Massima n. 15395
Va disattesa l'eccezione di inammissibilita' (dell'Avvocatura dello Stato) in ordine alla questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti della L. 14 agosto 1982, n. 615, non solamente per aver il giudice rimettente chiaramente individuato nella retrocessione parziale l'ipotesi normativa, sulla quale si svolge il giudizio 'a quo', ma anche perche' la legge, della cui legittimita' si dubita, pone un effettivo impedimento alla retrocessione e non e', quindi, senza influenza sulla decisione relativa alla domanda di retrocessione, della quale e' investito lo stesso giudice. (punto 2 diritto)
Massima n. 15399
La legge 14 agosto 1982 n. 615, disponendo la vendita a trattativa privata, in favore del Comune di Acquedolci, di terreni gia' espropriati ma non integralmente utilizzati per l'originaria destinazione - riassetto del Comune di San Fratello - e impedendo, conseguentemente, la retrocessione dei beni, non e' incorsa nella violazione del principio di eguaglianza per aver trattato in modo deteriore, rispetto ad ogni altro cittadino, i soggetti espropriati; essa ha, infatti, inteso provvedere, con criteri di razionalita' e di equita', ad una situazione caratterizzata da aspetti del tutto particolari, determinati da comportamenti pubblici e da azioni di privati, che avevano inciso sui beni destinati alle finalita' perseguite con l'esproprio, ed, in tal modo, ha consentito la consolidazione giuridica di situazioni con una consistenza di fatto tale da prospettarsi difficilmente riversibile. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale della legge 14 agosto 1982, n. 615) (punti 3-4 diritto).
Massima n. 15402
La legge n. 615 del 1982, la quale recando sanatoria delle complesse situazioni consolidatesi nel tempo ha, tra l'altro, dato una destinazione a fini di pubblica utilita' a parte dei suoli espropriati (originariamente) per il riassetto dell'abitato del Comune di San Fratello, ma non integralmente utilizzati a tale scopo, non compromette la tutela giurisdizionale dei soggetti espropriati, poiche' una volta intervenuta l'espropriazione dei beni e corrisposto l'indennizzo, non sono configurabili posizioni, a rilevanza economica, riferibili all'espropriato. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale della legge 14.8.1982, n. 615). (punto 4 diritto). - S.nn. 245 del 1987, 41 del 1959, 3 del 1958.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 14 agosto 1982, n. 615 (Norme per la vendita a trattativa privata in favore del Comune di Acquedolci (Messina) del compendio espropriato in esecuzione delle leggi 9 luglio 1922, n. 1045, e 21 marzo 1929, n. 473), in riferimento agli artt. 3 e 113 della Costituzione, sollevata dalla Corte di appello di Messina con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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