Corte costituzionale

Sentenza n. 542/1989

Corte cost., sent. 14 dicembre 1989, n. 542

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
542/1989
Data di deposito
14 dicembre 1989
Data di decisione
30 novembre 1989
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:542

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 14299

Il provvedimento amministrativo, che vieti 'sine die' l'utilizzazione dell'immobile locato non solo da parte del conduttore ma da parte dello stesso locatore, il quale conserva il titolo di proprieta' spogliato del suo contenuto economico, determinando la cessazione del rapporto non puo' non produrre effetti anche sulla obbligazione di corrispondere al conduttore l'indennita' per la perdita dell' avviamento, analogamente a quanto e' espressamente contemplato in caso di cessazione del rapporto di locazione per risoluzione da inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o per una delle procedure previste dalla legge fallimentare. E', pertanto, privo di ragionevolezza e in contrasto con l'art. 3 della Costituzione e come tale va dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede i provvedimenti della pubblica Amministrazione tra le cause di cessazione del rapporto di locazione che escludono il diritto del conduttore alla indennita' per la perdita dell'avviamento. - v. S.nn. 882 e 126 del 1988. O.n. 583/1987. S.nn. 576 del 1987, 300 e 128/1983, 36/1980, 73/1966 (in tema di indennita' per la perdita di avviamento commerciale).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 34, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), nella parte in cui non prevede i provvedimenti della pubblica Amministrazione tra le cause di cessazione del rapporto di locazione che escludono il diritto del conduttore alla indennità per la perdita dell'avviamento.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze