Corte costituzionale
Sentenza n. 542/1989
Corte cost., sent. 14 dicembre 1989, n. 542
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 542/1989
- Data di deposito
- 14 dicembre 1989
- Data di decisione
- 30 novembre 1989
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:542
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 14299
Il provvedimento amministrativo, che vieti 'sine die' l'utilizzazione dell'immobile locato non solo da parte del conduttore ma da parte dello stesso locatore, il quale conserva il titolo di proprieta' spogliato del suo contenuto economico, determinando la cessazione del rapporto non puo' non produrre effetti anche sulla obbligazione di corrispondere al conduttore l'indennita' per la perdita dell' avviamento, analogamente a quanto e' espressamente contemplato in caso di cessazione del rapporto di locazione per risoluzione da inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o per una delle procedure previste dalla legge fallimentare. E', pertanto, privo di ragionevolezza e in contrasto con l'art. 3 della Costituzione e come tale va dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede i provvedimenti della pubblica Amministrazione tra le cause di cessazione del rapporto di locazione che escludono il diritto del conduttore alla indennita' per la perdita dell'avviamento. - v. S.nn. 882 e 126 del 1988. O.n. 583/1987. S.nn. 576 del 1987, 300 e 128/1983, 36/1980, 73/1966 (in tema di indennita' per la perdita di avviamento commerciale).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 34, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), nella parte in cui non prevede i provvedimenti della pubblica Amministrazione tra le cause di cessazione del rapporto di locazione che escludono il diritto del conduttore alla indennità per la perdita dell'avviamento.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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