Corte costituzionale

Sentenza n. 536/1989

Corte cost., sent. 11 dicembre 1989, n. 536

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
536/1989
Data di deposito
11 dicembre 1989
Data di decisione
30 novembre 1989
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:536

Norme oggetto del giudizio

  • art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 33, comma 3, legge n. 184 del 4 maggio 1983
  • art. 37, legge n. 184 del 4 maggio 1983
  • art. 32, let. c), legge n. 184 del 4 maggio 1983
  • art. 32, lett. c), legge n. 184 del 4 maggio 1983

Parametri

Massime

Massima n. 16944

E' irrilevante - in quanto meramente eventuale - la questione di incostituzionalita' di una norma applicabile di una eventuale fase procedimentale successiva rispetto a quella nel corso della quale la questione stessa e' sollevata.

Massima n. 16945

Nel procedimento per la dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero di adozione, difetta di rilevanza, in quanto meramente eventuale, la questione di legittimita' costituzionale di norme la cui applicazione si colloca nella successiva fase procedimentale che consegue all'eventuale rigetto dell'istanza per la dichiarazione di efficacia e che si apre con la dichiarazione di adottabilita' disciplinata dagli artt. 8 e segg., l. 4 maggio 1983 n. 184. (Inammissibilita' della questione concernente gli artt. 33, ultimo coma e 37, l. n. 184, impugnata in riferimento all'art. 10 Cost., in quanto in quanto prevedono che alla dichiarazione di inefficacia del provvedimento straniero consegna la dichiarazione dello stato di abbandono del minore straniero).

Massima n. 16946

La scelta del legislatore di attribuire all'adozione dei minori stranieri effetto legittimante anche se il contenuto del provvedimento straniero corrisponde ad un diverso modello di adozione, e' coerente con i principi costituzionali, sia perche' risponde all'esigenza di favorire lo sviluppo della personalita' dell'adottato (art. 2 Cost.) e gli assicura parita' di trattamento nei confronti del minore italiano (art. 3 Cost.), sia perche', di conformita' agli artt. 30, comma secondo, e 31, comma terzo, Cost., soddisfa il suo, preminente interesse all'acquisizione, dello "status" di figlio legittimo "pleno iure". Ne' e' dimostrato che esista - e, pertanto, che sia violata - una norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta la quale riponga che il provvedimento straniero sia rispettato nel suo contenuto senza modifiche. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 10 Cost. - della questione di incostituzionalita' dell'art. 32, lett. c, l. 4 maggio 1983 n. 184).

Massima n. 16947

L'interpretazione (della Cassazione) secondo cui l'art. 32, lett. c), legge n. 184 del 1983, consente la dichiarazione di efficacia delle adozioni c.d. consensuali di minori stranieri non contrasta con i principi ispiratori della stessa legge n. 184, in quanto e' coerente con l'esigenza che l'adozione internazionale possa operare con ampiezza per realizzare gli obiettivi di solidarieta' e collaborazione verso la popolazione infantile di altri paesi, perseguiti dal legislatore - (Non fondatezza della questione di incostituzionalita' del'art. 32, lett. c, legge 4 maggio 1983 n. 184, in riferimento al'art. 3 Cost., sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza).

Massima n. 16948

Il principio secondo cui il minore ha diritto alla formazione della sua personalita' primariamente nell'ambito della famiglia di origine (art. 1, l. n. 184 del 1983), ha valore generale, sicche' anche per il minore straniero (come per quello italiano) l'adozione legittimante postula un effettivo stato di abbandono, che non puo' desumersi in modo automatico dal consenso all'adozione prestato dai genitori biologici, ma va valutato in un quadro di risultanze obiettive - fra cui quelle del provvedimento straniero (giurisdizionale o amministrativo) - che dia sifficienti garanzie circa la rispondenza dell'adozione all'interesse del minore. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motovazione, della questione di incostituzionalita' dell'art. 32, lett. c, legge 4 maggio 1983 n. 184, in riferimento agli artt. 2 e 3, comma primo, Cost.).

Massima n. 16949

Il principio secondo cui l'individuazione della famiglia sostitutiva deve rivestire carattere di "adeguatezza" (artt. 2 e 30 , commi primo e secondo Cost.) e' valido anche per l'adozione di minori stranieri, e riguardo ad essa la scelta di adottanti "idonei" non e' rimessa ai genitori biologici, ma a parte il controlo dell'autorita' straniera - e' sufficientemente garantita da valutazioni preventive e successive del giudice italiano, circa l'attitudine in concreto, degli aspiranti adottanti ad educare un minore straniero e circa gli esiti del congruo periodo di affidamento preadottivo richiesto dalla legge. (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione, della questione di incostituzionalita' dell'art. 32, lett. c, legge 4 maggio 1983 n. 184).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, lettera c), della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori) sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale dei minorenni di Roma con ordinanze del 9 e 12 gennaio 1989 (r.o. nn. 185 e 199/89);

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della predetta norma sollevata, in riferimento all'art. 10 Cost., con le medesime ordinanze;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 33, ultimo comma e 37 della citata legge, sollevata, in riferimento all'art. 10 Cost., con le medesime ordinanze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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