Corte costituzionale

Sentenza n. 490/1989

Corte cost., sent. 7 novembre 1989, n. 490

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
490/1989
Data di deposito
7 novembre 1989
Data di decisione
25 ottobre 1989
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:490

Norme oggetto del giudizio

  • art. 230, comma 3, codice penale militare di pace

Parametri

Massime

Massima n. 14122

Esclusa la possibilita' di valida comparazione tra la rimozione dal grado militare e la destituzione di diritto dall'impiego - essendo la prima una vera sanzione penale, pur se accessoria, irrogata dal giudice; la seconda una sanzione amministrativa, pur se disciplinare, irrogata dalla p.a. - ogni intervento inteso a sopperire alla rigorosa automaticita' della rimozione in caso di condanna per furto militare postula necessariamente l'intervento del legislatore: sia per la formulazione di criteri e limiti entro cui consentire, eventualmente, al giudice di graduare (o, addirittura, escludere) l'applicazione della suddetta pena accessoria, sia per l'eventuale introduzione 'ex novo' di una pena accessoria temporanea, attualmente assente nel codice penale militare, a differenza che nel codice penale comune. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. e relativa all'art. 230, comma terzo, cod.pen.mil.pace, secondo cui la condanna per furto militare importa rimozione dal grado). - S.n. 971/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 230, comma terzo, codice penale militare di pace con riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, sollevata dai Tribunali militari di Padova e Verona, rispettivamente con ordinanze 10 e 31 gennaio 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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