Corte costituzionale
Sentenza n. 490/1989
Corte cost., sent. 7 novembre 1989, n. 490
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 490/1989
- Data di deposito
- 7 novembre 1989
- Data di decisione
- 25 ottobre 1989
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:490
Norme oggetto del giudizio
- art. 230, comma 3, codice penale militare di pace
Parametri
Massime
Massima n. 14122
Esclusa la possibilita' di valida comparazione tra la rimozione dal grado militare e la destituzione di diritto dall'impiego - essendo la prima una vera sanzione penale, pur se accessoria, irrogata dal giudice; la seconda una sanzione amministrativa, pur se disciplinare, irrogata dalla p.a. - ogni intervento inteso a sopperire alla rigorosa automaticita' della rimozione in caso di condanna per furto militare postula necessariamente l'intervento del legislatore: sia per la formulazione di criteri e limiti entro cui consentire, eventualmente, al giudice di graduare (o, addirittura, escludere) l'applicazione della suddetta pena accessoria, sia per l'eventuale introduzione 'ex novo' di una pena accessoria temporanea, attualmente assente nel codice penale militare, a differenza che nel codice penale comune. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. e relativa all'art. 230, comma terzo, cod.pen.mil.pace, secondo cui la condanna per furto militare importa rimozione dal grado). - S.n. 971/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 230, comma terzo, codice penale militare di pace con riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, sollevata dai Tribunali militari di Padova e Verona, rispettivamente con ordinanze 10 e 31 gennaio 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1989.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 novembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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